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Sentenza — n. 23686/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23686/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23686/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Savona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato non doversi procedere a carico di Bataiosu Marian in ordine al reato di cui all'art.186, commi 2 lett. c) e 2-bis, d. igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Pontinvrea il 18 novembre 2018 essendo tale reato estinto per esito positivo della messa alla prova. Il giudice ha, inoltre, applicato all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 23686/2022 — snpen · Corte di Cassazione: c) e 2-bis, d. igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Pontinvrea il 18 novembre 2018 essendo tale reato estinto per esito positivo della messa alla prova. Il giudice ha, inoltre, applicato all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente guida in stato di ebbrezza qualificata esame d'idoneità alla guida infrazione alle norme della circolazione corsa di controllo grave eccesso di velocità
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BATAIOSU MARIAN nato il 29/11/1963 avverso la sentenza del 18/02/2021 del GIP TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla disposta revoca della patente con eliminazione della relativa statuizione e la trasmissione della sentenza al Prefetto di Savona per quanto di competenza.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Savona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato non doversi procedere a carico di Bataiosu Marian in ordine al reato di cui all'art.186, commi 2 lett.

c) e 2-bis, d. igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Pontinvrea il 18 novembre 2018 essendo tale reato estinto per esito positivo della messa alla prova. Il giudice ha, inoltre, applicato all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

2. Marian Bataiosu propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata con unico motivo per inosservanza o erronea applicazione degli artt.168 bis, 168 ter cod. pen., 464 septies cod. proc. pen., e 224, comma 3, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285. Il ricorrente sostiene che l'estinzione del reato a seguito del buon esito della messa alla prova comporti l'attribuzione al Prefetto della competenza alla irrogazione delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada. Chiede, pertanto, che la sentenza impugnata sia annullata nella parte in cui dispone la revoca della patente di guida.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla disposta revoca della patente con eliminazione della relativa statuizione e la trasmissione della sentenza al Prefetto di Savona per quanto di competenza.

4. Il ricorso è fondato. Sebbene la revoca della patente costituisca sanzione amministrativa accessoria alla condanna per il reato contestato (tasso alcolemico pari a gr/I 2,55), l'intervenuta estinzione di tale reato per esito positivo della messa alla prova preclude l'applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie da parte del giudice penale (Sez. 6, n. 29796 del 25/05/2017, Feraboli, Rv. 270348-01; Sez. 4, n. 39107 del 08/07/2016, Rossini, Rv. 267608-01; Sez. 4, n.40069 del 17/09/2015, Pettorino, Rv. 264819-01). 4.1. L'art.224, comma 3, cod. strada prevede infatti che, nel caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato, spetti al Prefetto procedere all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. 4.2.

Tale regola trova, altresì, corrispondenza nell'art.221, comma 2, cod. strada che, nell'ipotesi di definizione del processo penale per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità, stabilisce espressamente la cessazione della competenza del giudice penale in ordine alla applicazione della sanzione amministrativa (Sez. 4, n. 43003 del 17/09/2015, Piredda, Rv. 26475201).

5. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta sanzione accessoria della revoca della patente di guida, con trasmissione degli atti al Prefetto di Savona per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, che elimina. Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di Savona per quanto di competenza. Così deciso il 10 giugno 2022 Il 1.. igliere sore Il Presiden