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Ordinanza — n. 23184/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismisses appeals against plea-bargain sentencing for lack of admissible grounds under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23184/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the joint appeals by three defendants inadmissible, ordering them to pay legal costs and fines. The appellants challenged a second-instance judgment that partially reformulated their sentences based on a plea agreement, arguing defects in reasoning and sentencing errors. The court rejected these claims because the appeals relied on grounds not permitted by the new procedural law governing plea-bargain challenges.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 50 legge 103/2017; Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against plea-bargain judgments are strictly limited to specific statutory grounds; appeals based on general sentencing errors or motivation defects are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeals procedural admissibility sentencing reform Cassation grounds legal costs award concorso materiale di reati alleggerimento della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 50 della legge 23 giugno 2017, n. 103
Il ricorso del Di Cristo consta di un unico motivo, in cui l'esponente lamenta vizio di motivazione in ordine all'asserita carenza di elementi per l'applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen..
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 (entrata in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017), che ha modificato l'art. 448, cod.proc.pen.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Pertanto essi risultano proposti per motivi non consentiti, a fronte di richiesta di applicazione pena concordata in appello, avanzata ex art. 599-bis cod.proc.pen.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
103/2017, e sono pertanto inammissibili, perché presentati in violazione del disposto di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla citata legge n.
Art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso del Di Cristo consta di un unico motivo, in cui l'esponente lamenta vizio di motivazione in ordine all'asserita carenza di elementi per l'applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen..
art. 599-bis cod.proc.pen
Pertanto essi risultano proposti per motivi non consentiti, a fronte di richiesta di applicazione pena concordata in appello, avanzata ex art. 599-bis cod.proc.pen.
art. 129 cod.proc.pen
Il ricorso del Di Cristo consta di un unico motivo, in cui l'esponente lamenta vizio di motivazione in ordine all'asserita carenza di elementi per l'applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen..

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI CRISTO ALESSANDRO nato a TORRE DEL GRECO il 07/01/1977 TROSCIA VALERIO nato a ROMA il 20/09/1988 SILENTI MARIO nato a POMPEI il 05/10/1994 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; lette/sentite le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI \J[k

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Alessandro Di Cristo, Mario Siienti e Valerio Troscia ricorrono congiuntamente avverso la sentenza con la quale in data 8 luglio 2021 la Corte d'appello di Roma, sulla base di concordato fra le parti ex art. 599-bis cod.proc.pen., ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio, e per il resto ha confermato, la condanna emessa a loro carico dal G.i.p. del Tribunale di Roma il 2 dicembre 2020 in relazione a delitti in materia di stupefacenti. Il ricorso del Di Cristo consta di un unico motivo, in cui l'esponente lamenta vizio di motivazione in ordine all'asserita carenza di elementi per l'applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen.. I ricorsi del Silenti e del Troscia constano un unico motivo con il quale i ricorrenti si dolgono, per vizio di motivazione, in relazione al punto concernente la corretta determinazione della pena.

2. I ricorsi sono inammissibili. Quanto al ricorso del Di Cristo, é sufficiente ricordare che in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017), che ha modificato l'art. 448, cod.proc.pen. inserendovi il comma 2-bis, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiannento può essere presentato solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: evenienze che, tuttavia, non ricorrono nel caso di specie.

Quanto ai ricorsi del Silenti e del Troscia, la pena é stata stabilita dalla Corte di merito sulla base del concordato tra le parti in ordine alla misura della stessa, in assenza di vizi di legalità della pena medesima ed a seguito di rinuncia ai motivi di merito. Pertanto essi risultano proposti per motivi non consentiti, a fronte di richiesta di applicazione pena concordata in appello, avanzata ex art. 599-bis cod.proc.pen. in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 103/2017, e sono pertanto inammissibili, perché presentati in violazione del disposto di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla citata legge n. 103/2017.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R