Sentenza — n. 23177/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARochidi Rachid ricorre contro la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Ancona, indicata in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello dallo stesso presentato in data 28 dicembre 2020 avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Fermo in data 12 novembre 2020. A fondamento della decisione la Corte territoriale ha evidenziato che, trattandosi di sentenza con motivazione contestuale, in virtù dell'art. 585, comma 1, cod. proc. pen., il termine per presentare impugnazione era pari a giorni quindici ed è decorso il 27 novembre 2020.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 23177/2022 — snpen · Corte di Cassazione: A fondamento della decisione la Corte territoriale ha evidenziato che, trattandosi di sentenza con motivazione contestuale, in virtù dell'art. 585, comma 1, cod. proc. pen., il termine per presentare impugnazione era pari a giorni quindici ed è decorso il 27 novembre 2020.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROCHIDI RACHID nato 11 19/12/1975 avverso l'ordinanza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Rochidi Rachid ricorre contro la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Ancona, indicata in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello dallo stesso presentato in data 28 dicembre 2020 avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Fermo in data 12 novembre 2020. A fondamento della decisione la Corte territoriale ha evidenziato che, trattandosi di sentenza con motivazione contestuale, in virtù dell'art. 585, comma 1, cod. proc. pen., il termine per presentare impugnazione era pari a giorni quindici ed è decorso il 27 novembre 2020.
2. Il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, con riferimento agli artt.544 e 585 cod. proc. pen. in quanto il Tribunale non ha fatto alcuna menzione nella sentenza della contestualità della mol:ivazione, né della motivazione è stata data lettura in udienza. Per tale ragione, la difesa sostiene che il termine per l'impugnazione deve ritenersi quello di trenta giorni previsto per le sentenze depositate non oltre il quindicesimo giorno dalla pronuncia.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso è manifestamente infondato. Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, «l'adempimento della lettura della sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione ove questa sia contestuale, deve risultare con certezza, ai fini della pubblicazione e, quindi, della decorrenza del termine di impugnazione, dal verbale di udienza che costituisce unico dato rilevante ai fini della decorrenza del termine di impugnazione» (Sez. 1, n. 28610 del 11/05/2021, Rv. 281641). La lettura dell'uno e dell'altra deve dunque risultare con certezza dagli atti, dal dispositivo e dal verbale di udienza, derivando da tale evento il decorso del termine utile per proporre impugnazione, neppure essendo a tal fine sufficiente la mera indicazione della contestualità della motivazione riportata nel frontespizio della sentenza (Sez. 4, n. 20998 del 26/04/2016, Musso, Rv. 266862; Sez. 2, n. 8043 del 09/02/2010; Scafa, Rv. 246453 - 01).
5. Nel caso di specie, secondo quanto emerge dall'esame degli atti, consentito dalla natura della censura, la contestualità della lettura della I, / :motivazione risulta dal verbale di udienza del 12/11/2020, al quale è stata allegata l'intera sentenza, completa di motivazione e dispositivo, dandosi atto di tale integrale allegazione. In presenza di elementi inequivocabili dai quali si può desumere che la motivazione della sentenza sia stata letta contestualmente al dispositivo, trova, conseguentemente, applicazione il disposto dell'art.585, comma 1 lett.a), cod. proc. pen. e la Corte territoriale ha correttamente rilevato la tardività dell'impugnazione.
6. Ne consegue la declaratoria d'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale; rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deci