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Sentenza — n. 23163/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against refusal of drug money restitution due to lack of legal title proof.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23163/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeals by two drug traffickers inadmissible, ordering them to pay court costs. The defendants argued they possessed the seized funds based on prior possession and a lease agreement, claiming the lower court erred in rejecting their restitution request. The court rejected these generic legal challenges, affirming that mere possession is insufficient and requiring strict proof of a legitimate legal right to the funds.

Regesto Legislator

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Art. 262 co. 1 e 263 co. 1 cod. proc. pen.; The burden of proof for restitution of seized funds lies with the claimant to demonstrate a legally meritorious right, excluding mere possession.

Parole chiave

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restitution of seized funds drug trafficking proceeds onus of proof favor possessionis legitimate legal right inadmissible appeal court costs beni sequestrati

Disposizioni normative citate

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Art. 262 co. 1 e 263 co. 1 cod. proc. pen.
Correttamente viene ricordato che è stato ritenuto immune da vizi il prov- vedimento che ha escluso la restituzione di una somma di denaro all'imputato assolto, osservando che, secondo l'art. 262 co.
Art. 611 c.p.p.
presso questa Corte Suprema in data 11/4/2022 ha rassegnato ex art. 611 c.p.p. le proprie conclusioni scritte chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod.
D.P.R. 309/1990
5, D.P.R. 309/1990, ordinando, altresì, la restituzione all'avente diritto della somma di euro 80.605, sottoposta a sequestro unitamente allo stupefacente.
art. 611 c.p
presso questa Corte Suprema in data 11/4/2022 ha rassegnato ex art. 611 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 48128/2009
Sez. 1 n. 26475/2009
48128/2009 e a Sez. 1 n. 26475/2009).
Sez. 2, n. 3788 del 11/9/2019
Sez. 5, n. 9284 del 15/10/2014
Sez. 5, n. 9284 del 15/10/2014 dep.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SOUIT MOURAD nato il 29/05/1999 SABRI MAROUANE nato il 26/05/1995 avverso il decreto del 15/12/2021 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 19/11/2021, ha condannato gli imputati Souit Mourad e Sabri Marouane alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.000 di multa, in relazione alla detenzione ai fini di spaccio di gr. 1,80 e 12,32 lordi di sostanza di tipo hashish, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 73, co. 5, D.P.R. 309/1990, ordinando, altresì, la restituzione all'avente diritto della somma di euro 80.605, sottoposta a sequestro unitamente allo stupefacente. Il difensore di fiducia di Souit Mourad e Sabri Marouane, con istanza del 28/9/2021, chiedeva al Tribunale di Milano di volerne ordinare la restituzione ai suoi assistiti, sostenendo il titolo degli imputati alla restituzione del denaro in forza del fatto che questo era stato trovato nell'appartamento in cui gli stessi vi- vevano, con regolare contratto di locazione, che non consta l'uso dei locali da parte di terzi e che nessun altro soggetto aveva a quella data rivendicato tale somma. Il Tribunale di Milano in data 15/12/2021 rigettava l'istanza.

2. Ricorrono il Souit e il Sabri, a mezzo del comune difensore di fiducia, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente ne- cessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., la violazione degli artt. 262 co. 1 e 263 co. 1 cod, proc. pen. nonché la mancanza/contraddittorietà/illogicità della motivazione del provvedimento im- pugnato. Lamenta il difensore ricorrente che né dall'imputazione, né dalla sentenza era emersa la riferibilità della somma all'attività di spaccio ascritta agli imputati e che la restituzione della stessa era stata negata ai ricorrenti sul presupposto che gli stessi si fossero limitati a invocare unicamente il favor possessionis, mentre era stato dedotto l'esercizio pregresso dello ius possidendi sul denaro sequestra- to, peraltro non contrastato da terzi. Chiede, pertanto, annullarsi il provvedimento impugnato, con l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 11/4/2022 ha rassegnato ex art. 611 c.p.p. le proprie conclusioni scritte chiedendo il rigetto dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Ed invero, va, in primis, delineato il perimetro dell'odierna decisione, che non attiene alla statuizione di cui alla sentenza del Tribunale di Milano del 12/11/2021 con cui è stata ordinata la restituzione delle somme in sequestro "a chi provi di averne diritto entro tre mesi dal passaggio in giudicato della (...) sen- tenza, disponendo che nel caso nessuno provi di averne diritto, la somma sia de- voluta alla Cassa delle Ammende". Quella statuizione, infatti, andava impugnata con la sentenza. Il che non è avvenuto.

3. La presente impugnazione attiene, invece, al provvedimento con cui, partendo da quella statuizione ormai consolidata, il giudice milanese ha ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova che gli odierni ricorrenti fossero gli aventi diritto alla restituzione della somma a loro favore, Ebbene, le censure di legittimità proposte contro quel provvedimento - peraltro generiche ed aspecifiche, con una deduzione omnicomprensiva ed alter- nativa di tutti i possibili vizi di legittimità senza che si spieghi in quale punto in provvedimento sia violativo di legge e in quali si ravvisino le dedotte "mancan- za/insufficienza/contraddittorietà/illogicità della motivazione"- sono manifesta- mente infondate, in quanto il tribunale meneghino opera un buon governo della richiamata giurisprudenza di questa Corte di legittimità -che va qui ribadita- che ha affermato l'onere in capo a chi richiede la restituzione del bene di dimostrare non solo il precedente possesso, ma "il suo diritto" in forza di un titolo lecito ov- vero di provare di vantare sul bene una "pretesa giuridicamente meritevole" (il richiamo è a Sez. 1, n. 48128/2009 e a Sez. 1 n. 26475/2009).

Correttamente viene ricordato che è stato ritenuto immune da vizi il prov- vedimento che ha escluso la restituzione di una somma di denaro all'imputato assolto, osservando che, secondo l'art. 262 co. 1 e 4 cod. proc. pen. la restitu- zione delle cose sequestrate e non confiscate va fatta a favore "di chi ne abbia diritto", sicché è necessaria la prova rigorosa di un diritto legittimo e giuridica- mente apprezzabile su di esse, non potendosi configurare una sorta di favor pos- sessionis che prescinda da una prova positiva dell'effettivo ius possidendi, che deve essere offerta da colui che chiede la restituzione" (così Sez. 2, n. 3788 del 11/9/2019, dep. 2020, Papis, Rv. 278236; conf.

Sez. 5, n. 9284 del 15/10/2014 dep. 2015, P.O. in proc. c. ignoti, Rv. 262892) Il tribunale meneghino ha coerentemente rilevato come fosse già stato sottolineato in sentenza che non solo era risultato provato che gli imputati trae- vano i loro guadagni da attività illecite, ma anche che non avevano dimostrato in alcun modo di aver lavorato e di aver guadagnato negli anni di permanenza in Italia una somma superiore a quella sequestrata. E che, a fronte di tali osserva- zioni, a sostegno della sua istanza, la difesa non aveva fornito alcuna prova sul punto, invocando unicamente e genericamente il favor possessionis, che per le motivazioni riportate in sentenza deve essere escluso (si sottolineano ancora i precedenti penali degli imputati, l'irregolarità della presenza sul territorio del Sabri, etc).

4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 ma