Sentenza — n. 23154/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catania ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale si è dichiarato non doversi procedere nei confronti di Lo Giudice Marcello in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d. P. R. 9-10-1990, n. 39 perché estinto per prescrizione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 161 cod. pen; Sentenza — n. 23154/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.La doglianza formulata dal ricorrente è fondata. Nel caso di specie risulta, infatti, contestata ed applicata dal giudice di primo grado la recidiva specifica, che, come è noto, comporta, a norma dell'art. 99, comma 2, cod. pen., un aumento di pena fino alla metà. Trattasi dunque di circostanza ad effetto speciale, valutabile ai fini della determinazione del termine prescrizionale - base, nell'ottica delineata dal disposto dell'art. 157, comma 2, cod. pen. Un ulteriore profilo di rilevanza della recidiva è poi connesso, come è noto, al disposto dell'art. 161 cod. pen., che, ai fini del computo del termine prescrizionale massimo, prevede, per la recidiva specifica, un aumento della metà.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: LO GIUDICE MARCELLO nato a AVOLA il 08/01/1967 avverso la sentenza del 20/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catania ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale si è dichiarato non doversi procedere nei confronti di Lo Giudice Marcello in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d. P. R. 9-10-1990, n. 39 perché estinto per prescrizione.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché il giudice a quo non ha tenuto conto della recidiva specifica, che comporta un aumento del termine prescrizionale base della metà e non di un quarto. Dunque il reato, commesso il 18-2-2013, non si prescrive in sette anni e mezzo, ma in nove anni e quindi esso non è estinto per prescrizione. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
3. Con requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d. I. n.137 del 2020, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento con rinvio della sentenza impugnata
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La doglianza formulata dal ricorrente è fondata. Nel caso di specie risulta, infatti, contestata ed applicata dal giudice di primo grado la recidiva specifica, che, come è noto, comporta, a norma dell'art. 99, comma 2, cod. pen., un aumento di pena fino alla metà. Trattasi dunque di circostanza ad effetto speciale, valutabile ai fini della determinazione del termine prescrizionale - base, nell'ottica delineata dal disposto dell'art. 157, comma 2, cod. pen. Un ulteriore profilo di rilevanza della recidiva è poi connesso, come è noto, al disposto dell'art. 161 cod. pen., che, ai fini del computo del termine prescrizionale massimo, prevede, per la recidiva specifica, un aumento della metà.
Dunque non può ritenersi che, allo stato, il reato, commesso il 18-12-2013, sia prescritto, poichè ogni valutazione in ordine alla conferma o meno dell'applicazione della recidiva va devoluta alla decisione che il giudice d'appello dovrà emettere all'esito del dibattimento di secondo grado, essendo stata appellata la relativa statuizione. Erroneamente, pertanto, il giudice a quo ha proceduto a declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione.
2. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinviD, con conseguente trasmissione degli atti, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Catania. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e trasmette gli atti per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catania. Così deciso in,