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Sentenza — n. 23150/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23150/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23150/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il G.I.P. del Tribunale di Bolzano ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Borgonovo Giuseppe la pena, condizionalmente sospesa, di anni due di reclusione e ha disposto la revoca della patente di guida, in relazione ai reato di cui all'art. 589 bis cod. pen..

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 589 bis cod. pen; Sentenza — n. 23150/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Borgonovo, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza per violazione dell'art. 222, comma 2, C:.d.S. e per vizio di motivazione. Si deduce che il G.I.P. ha omesso di motivare in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, non tenendo conto dell'intervento correttivo della Corte Costituzionale relativamente all'art. 222, comma 2, C.d.S..

Parole chiave

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revoca della licenza condurre sospensione di pena prescrizione della pena abbandono del procedimento per infrazione stradale revisione della sentenza penale sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Bolzano ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Borgonovo Giuseppe la pena, condizionalmente sospesa, di anni due di reclusione e ha disposto la revoca della patente di guida, in relazione ai reato di cui all'art.
art. 589 bis cod. pen
pen., nei confronti di Borgonovo Giuseppe la pena, condizionalmente sospesa, di anni due di reclusione e ha disposto la revoca della patente di guida, in relazione ai reato di cui all'art. 589 bis cod. pen..
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BORGONOVO GIUSEPPE nato a MILANO il 08/08/1968 avverso la sentenza del 11/03/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del PG LUIGI BIRRITTERI che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida per nuovo esame sul punto;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il G.I.P. del Tribunale di Bolzano ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Borgonovo Giuseppe la pena, condizionalmente sospesa, di anni due di reclusione e ha disposto la revoca della patente di guida, in relazione ai reato di cui all'art. 589 bis cod. pen..

2. Il Borgonovo, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza per violazione dell'art. 222, comma 2, C:.d.S. e per vizio di motivazione. Si deduce che il G.I.P. ha omesso di motivare in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, non tenendo conto dell'intervento correttivo della Corte Costituzionale relativamente all'art. 222, comma 2, C.d.S..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. La Corte costituzionale con la sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019, depositata il 17 aprile 2019, ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applica- zione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni per- sonali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.».

In particolare, i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, ai sensi dei commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., ma nelle altre ipotesi di con- danna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l'automatisrno e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente.

Occorre, pertanto, che il giudice dia conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, C.d.S. (Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, Vivaldi, Rv. 279139). In tema di omicidio stradale il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada.

La sentenza impugnata è priva di motivazione sulla disposta revoca della patente di guida.

2. Non vertendosi nelle ipotesi di maggiore gravità suindicate, la sentenza impu- gnata va annullata, limitatamente alla disposta revoca della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bolzano, ufficio del G.I.P.; rimane in piedi il patto intercorso tra le parti e convalidato dal giudice, patto cui è evidente- mente estranea l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa della revoca della patente e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bolzano, Ufficio GIP diversa composizione. Così deciso in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo po •