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Sentenza — n. 22635/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22635/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22635/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Nicolò Scarinci impugna la sentenza in epigrafe, pronunciata ex art.444 cod. proc. pen., con cui gli è stata applicata la pena concordata, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 per avere, in concorso con Carmelo Coco, ceduto a terzi sostanza stupefacente del tipo cocaina, per il peso complessivo di gr. 5,00.

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen, art. 131 bis cod. pen; Sentenza — n. 22635/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con il primo lamenta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., essendo la causa di non punibilità E~ a particolare tenuità dell'offesa rilevabile anche d'ufficio.

Parole chiave

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delitto contro l'ambiente risarcimento alle vittime di reati risarcimento per atto illecito accusa penale responsabilità penale dei minori infrazione commessa per negligenza

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
pen., con cui gli è stata applicata la pena concordata, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
Con il primo lamenta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., essendo la causa di non punibilità E~ a particolare tenuità dell'offesa rilevabile anche d'ufficio.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCARINCI NICOLO nato a CARMAGNOLA il 16/01/2000 avverso la sentenza del 10/12/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nicolò Scarinci impugna la sentenza in epigrafe, pronunciata ex art.444 cod. proc. pen., con cui gli è stata applicata la pena concordata, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 per avere, in concorso con Carmelo Coco, ceduto a terzi sostanza stupefacente del tipo cocaina, per il peso complessivo di gr. 5,00.

2. Formula due motivi di impugnazione.

3. Con il primo lamenta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., essendo la causa di non punibilità E~ a particolare tenuità dell'offesa rilevabile anche d'ufficio.

4. Con il secondo si duole dell'omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che, seppure fuori dall'accordo, ben avrebbero potuto essere riconosciute dal giudice.

5. Il ricorso è inammissibile essendo stato introdotto, successivamente all'entrata in vigore, in data 3 agosto 2017, della legge 23 giugno 2017 n. 103, per motivi diversi da quelli di cui al disposto dell'art. 448, comma 2^ bis, cod. proc. pen.. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/04/2022 Il Consigli, re estensore Il Pres nte Maurd Nardin Salva re Dovere 'H DEPOSITAT IN CANCELLERIA oggi. IL FUNZ ONARIO bIUMARIO