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Sentenza — n. 22156/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22156/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22156/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 16.7.2020, la Corte di appello di Roma, giudicando in sede di rinvio limitatamente alla determinazione della pena (escluso il reato di cui al capo A perché estinto per prescrizione), in riforma della sentenza appellata ha rideterminato la pena nei confronti di Nicola Gironi, per i reati tributari di cui ai capi H), K), M), N), P), Q), R), S), unificati dal vincolo della continuazione, in complessivi anni 3 e mesi 10 di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 81 cod. pen; Sentenza — n. 22156/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, perché il motivo dedotto è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di appello ha motivatamente determinato la pena, in ciò richiamando i criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., avendo considerato, rispetto ai fatti ascritti e alla personalità del prevenuto, elementi significativi, quali: la reiterazione delle condotte, l'entità delle imposte evase nel tempo con le diverse società, il numero delle frodi carosello oggetto d'imputazione, l'intensità del dolo, il danno arrecato all'erario e l'allarme sociale cagionato.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie reato tributario multe per sottrazione d'imposta reati economici rimborso fiscale frode fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di appello ha motivatamente determinato la pena, in ciò richiamando i criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod.
art. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Corte cost. sent. n. 186/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIRONI NICOLA nato a FRASCATI il 15/09/1963 avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 16.7.2020, la Corte di appello di Roma, giudicando in sede di rinvio limitatamente alla determinazione della pena (escluso il reato di cui al capo A perché estinto per prescrizione), in riforma della sentenza appellata ha rideterminato la pena nei confronti di Nicola Gironi, per i reati tributari di cui ai capi H), K), M), N), P), Q), R), S), unificati dal vincolo della continuazione, in complessivi anni 3 e mesi 10 di reclusione.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena per il reato continuato, per essersi il giudicante limitato a citare genericamente i criteri individuati dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, senza dare conto dei criteri adottati, con particolare riguardo alla valutazione sulla personalità dell'imputato e sul tempo decorso dai fatti.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo dedotto è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di appello ha motivatamente determinato la pena, in ciò richiamando i criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., avendo considerato, rispetto ai fatti ascritti e alla personalità del prevenuto, elementi significativi, quali: la reiterazione delle condotte, l'entità delle imposte evase nel tempo con le diverse società, il numero delle frodi carosello oggetto d'imputazione, l'intensità del dolo, il danno arrecato all'erario e l'allarme sociale cagionato.

Sulla scorta, quindi, di una logica e ponderata valutazione di merito, incensurabile in cassazione, i giudici romani hanno determinato la pena partendo da una pena base, per il reato di cui al capo R), di anni 3 di reclusione, non superiore alla media edittale, operando successivi e contenuti aumenti di pena per i reati satellite posti in continuazione ex art. 81 cod. pen., secondo un apprezzamento rispettoso della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena.

5. Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 marzo 2022 Il Consiaijere estensore Il Presidente A ssa dro Ranaldi Vincenzo Pe el DEPosrrAr9 IN CMCELLERIA oggr,.-4091 -122.4 FUNZ.