Sentenza — n. 21905/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAMusmeci Domenico propone ricorso avverso il provvedimento adottato dal Tribunale di Catanzaro, indicato in epigrafe, con il quale è stato dichiarato inammissibile l'atto di impugnazione dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale datata 1 febbraio 2022, con la quale è stata applicata la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 21905/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MUSMECI DOMENICO (RINUNCIANTE) nato a CIRO MARINA il 27/12/1965 avverso l'ordinanza del 22/02/2022 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Musmeci Domenico propone ricorso avverso il provvedimento adottato dal Tribunale di Catanzaro, indicato in epigrafe, con il quale è stato dichiarato inammissibile l'atto di impugnazione dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale datata 1 febbraio 2022, con la quale è stata applicata la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
2. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606 lett.b) in relazione all'art. 309, comma 1, cod. proc. pen., evidenziando che il tribunale ha erroneamente ritenuto tardivo l'atto di impugnazione, proposto il 15 febbraio 2022 in relazione all'avviso di deposito dell'ordinanza cautelare del 2 febbraio 2022, trascurando che nella richiesta di riesame fosse stato indicato anche il termine di notifica della medesima ordinanza all'indagato, che ha ricevuto l'atto il 7 febbraio 2022. Tenendo conto di tale data, la richiesta di riesame è tempestiva.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
4. Il Collegio prende atto che in data 24 maggio 2022 è pervenuta rinuncia al ricorso formulata dal procuratore speciale del ricorrente, munito di regolare procura.
5. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; non sussistono i presupposti per la condanna al versamento di somme in favore della cassa delle ammende, trattandosi di ricorso non infondato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 25 maggio 2022 dic ensore Il Presidente rrao Patry, Piccial DEPOSITATO W CAZFILERI