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Ordinanza — n. 21903/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to non-permitted grounds regarding sentencing qualification errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21903/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed on grounds not permitted by law. The appellant challenged the agreed sentencing and the qualification of facts, arguing violations of legal provisions. The court ruled that appeals based on alleged qualification errors are limited to manifest errors, excluding evaluative legal mistakes.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In appeals regarding agreed sentencing, challenges to fact qualification are admissible only for manifest errors, rendering appeals based on evaluative legal mistakes inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility agreed sentencing qualification manifest error standard evaluative legal mistakes procedural grounds limitation verdetto di colpevolezza attendibilità dei testimoni mezzi di prova medici

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Morrone Cosimo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Como indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei suoi confronti la pena concordata dalle parti in ordine ai reati di cui agli artt.73, commi 1 e 4, d.P.R.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 1, comma 50, della I. 23 giugno 2017, n. 103
pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della I.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Morrone Cosimo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Como indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei suoi confronti la pena concordata dalle parti in ordine ai reati di cui agli artt.73, commi 1 e 4, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n.33145 del 08/10/2020
103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (ex multis, Sez. 5, n.33145 del 08/10/2020, Cari, Rv.
Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020
279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv.
Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORRONE COSIMO nato a CANTU il 23/09/1967 avverso la sentenza del 20/01/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione 1. Morrone Cosimo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Como indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei suoi confronti la pena concordata dalle parti in ordine ai reati di cui agli artt.73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Cantù il 25 ottobre 2021 (capo 1) e di cui agli artt.81, comma 2, cod. pen. e 73, comma 1, T.U. Stup. commesso in Cantù dal 1 gennaio 2021 sino al 25 ottobre 2021 (capo 2). L'esponente lamenta il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e il vizio di violazione di legge per l'erronea qualificazione del fatto.

2. Il ricorso è inammissibile. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta per motivi non consentiti, tanto più ove si consideri che nella giurisprudenza della Corte di Cassazione è ricorrente la massima secondo la quale «In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della I. 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (ex multis, Sez. 5, n.33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573).

3. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 25 maggio 2022 Il sigliere estensore Il Presidente uggeni Se ao Ptria Pig DEPUTA