Sentenza — n. 21890/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 29 aprile 2019, il Tribunale de l'Aquila ha applicato nei confronti di Ludovica De Matteis la pena di mesi quattro di arresto e euro 1350 di ammenda con conversione della pena inflitta in quella del lavoro di pubblica utilità e concessione del beneficio della non menzione in ordine al reato di cui all'art. 187 commi 1 e 1 quater D.Igs 30 aprile 1992 n. 285, per aver circolato, alle ore 5.10, alla guida di autovettura di proprietà di Di Cicco Iolanda in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 444 c.p; Sentenza — n. 21890/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ha proposto ricorso per saltum il Procuratore Generale presso la Corte d'appello de l'Aquila, deducendo la violazione di legge ed in particolare dell'art. 187 CdS, per avere il Tribunale omesso di applicare all'imputato la sanzione ammnistrativa accessoria della patente di guida.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: DE MATTEIS LUDOVICA nato a L'AQUILA il 07/02/1992 avverso la sentenza del 24/09/2019 del TRIBUNALE di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; lette le conclusioni del PG Simone Perelli che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 29 aprile 2019, il Tribunale de l'Aquila ha applicato nei confronti di Ludovica De Matteis la pena di mesi quattro di arresto e euro 1350 di ammenda con conversione della pena inflitta in quella del lavoro di pubblica utilità e concessione del beneficio della non menzione in ordine al reato di cui all'art. 187 commi 1 e 1 quater D.Igs 30 aprile 1992 n. 285, per aver circolato, alle ore 5.10, alla guida di autovettura di proprietà di Di Cicco Iolanda in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per saltum il Procuratore Generale presso la Corte d'appello de l'Aquila, deducendo la violazione di legge ed in particolare dell'art. 187 CdS, per avere il Tribunale omesso di applicare all'imputato la sanzione ammnistrativa accessoria della patente di guida.
3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Simone Perelli, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRTITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Con la sentenza impugnata è stata applicata la pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 187, comma 1 e 1 quater CdS.
3. L'art. 187 comma 1 prevede che all'accertamento del reato consegua in ogni caso la sanzione ammnistrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due anni e che, se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione è raddoppiata. Trattasi di sanzione amministrativa accessoria che, per la sua natura, deve essere applicata obbligatoriamente anche nell'ipotesi di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p..
4. Il Tribunale, nell'applicare la pena concordata fra le parti in ordine al reato su indicato, ha effettivamente omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ed è così incorso nel lamentato vizio. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata con trasmissione atti al Tribunale di L'Aquila, affinché provveda alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nella misura che dovrà determinare nell'ambito della cornice prevista dalla legge, attraverso l'esercizio del suo potere discrezionale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sospensione della patente di guida e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di L'Aquila per l'ulteriore corso. Deciso in • cm. il 12 maggio 2022. Il Co Il Presidente An Ugo Bellini (3-dft(A-A-rs DEPOSMO CR