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Sentenza — n. 21889/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 21889/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 21889/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AVILA JONATHAN nato a NISCEMI il 29/09/1998 avverso l'ordinanza del 17/02/2022 ciff Ff ibunale per il riesame di Caltanissetta udita la relazione svolta dal Consiglierf:DANIELE CENCI; lette le conclusioni del PG FRANCESCA ERONI 1.11 Tribunale per il riesame di Caltanissetta, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., con ordinanza del 17-22 febbraio 2022, in parziale riforma del provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Gela del 29 gennaio 2012, applicativo degli arresti domiciliari a Jonathan Avila, indagato per concorso in detenzione e cessione di cocaina a Gaetano Bergamo, fatto commesso il 12 febbraio 2021, ha sostituito la misura con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Regesto Legislator

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art. 309 cod. proc. pen, art. 273 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 21889/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, strutturato in maniera assertivo-oppositiva ed in larga parte costruito in fatto, non si confronta con l'argomentare del Tribunale per il riesame; peraltro, della denunziata assenza in atti del verbale di Bergamo non è stato fornito nemmeno un principio di prova da parte della Difesa del ricorrente. 2.Consegue la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione: non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che è indicata in dispositivo.

Parole chiave

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traffico di cocaina inchiesta per reati di droga concorso materiale di reati comunicazione degli elementi a carico confessione dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 309 cod. proc. pen
1.11 Tribunale per il riesame di Caltanissetta, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., con ordinanza del 17-22 febbraio 2022, in parziale riforma del provvedimento del G.i.p.
art. 273 cod. proc. pen
Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'indagato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo, complessivo, motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.) e difetto di motivazione in relazione al quadro indiziario.
art. 616 cod. proc. pen
2.Consegue la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione: non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AVILA JONATHAN nato a NISCEMI il 29/09/1998 avverso l'ordinanza del 17/02/2022 ciff Ff ibunale per il riesame di Caltanissetta udita la relazione svolta dal Consiglierf:DANIELE CENCI; lette le conclusioni del PG FRANCESCA ERONI

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale per il riesame di Caltanissetta, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., con ordinanza del 17-22 febbraio 2022, in parziale riforma del provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Gela del 29 gennaio 2012, applicativo degli arresti domiciliari a Jonathan Avila, indagato per concorso in detenzione e cessione di cocaina a Gaetano Bergamo, fatto commesso il 12 febbraio 2021, ha sostituito la misura con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'indagato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo, complessivo, motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.) e difetto di motivazione in relazione al quadro indiziario. Si sottolinea che in un lasso temporale di indagini preliminari assai rilevante, di circa tre anni, ed in una realtà di piccole dimensioni, è emerso che in una unica occasione il ricorrente ha accompagnato in auto Francesco Parisi per le vie di Niscemi di sera, al buio, poco importando se il ricorrente fosse conducente o trasportato, comunque senza avvedersi l'Avila che il Parisi gettasse un involucro che si ritiene contenere droga ma che, in realtà, non è mai stato ritrovato.

Le dichiarazioni dell'inattendibile pluripregiudicato Gaetano Bergamo, secondo cui la sera del 12 febbraio 2021 Avila e Parisi gli hanno consegnato cocaina, sarebbero inveritiere e sarebbero state rese solo per accreditarsi quale soggetto collaborante e così attenuare le probabili conseguenze della sua attività di spacciatore di droga. La sua chiamata in correità sarebbe priva di riscontri. Peraltro, il verbale delle dichiarazioni rese da Bergamo, benchè citato nell'ordinanza, non sarebbe stato messo a disposizione dell'imputato, con conseguente grave lesione del diritto di difesa.

Le dichiarazioni del coindagato Parisi, che ha affermato di essersi recato quella sera insieme ad Avila presso Bergamo non già per cedere ma per acquistare droga sarebbero state rese unicamente per accreditarsi presso gli inquirenti come credibile. Il Tribunale non avrebbe risposto se non solo apparentemente alla censura difensiva incentrata sull'assenza del ricorrente in qualsiasi altra circostanza oggetto di osservazione e di indagine da parte dei Carabinieri. In realtà, vi sarebbe in atti un unico elemento, di valore neutro e non costituente indizio, cioè la presenza dell'incensurato Avila in automobile con Parisi la sera del 12 febbraio 2021.

Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.3. Il P.G.t nella requisitoria del 30 marzo 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso, che solo apparentemente censura violazione di legge, essendo in realtà incentrato su pretesi vizi di motivazione, è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. L'ordinanza impugnata fonda il giudizio in tema di gravità indiziaria sulla circostanza, ripresa dalle telecamere, dell'essere stato il ricorrente la sera del 12 febbraio 2022 alla guida dell'automobile insieme al trasportato Francesco Parisi, che ha gettato un involucro dal finestrino in prossimità della casa di Gaetano Bergamo, e dalla chiamata in correità di Gaetano Bergamo, che è riscontrata dalle immagini videoriprese.

Il ricorso, strutturato in maniera assertivo-oppositiva ed in larga parte costruito in fatto, non si confronta con l'argomentare del Tribunale per il riesame; peraltro, della denunziata assenza in atti del verbale di Bergamo non è stato fornito nemmeno un principio di prova da parte della Difesa del ricorrente. 2.Consegue la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione: non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che è indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/04/2022. e esten