Sentenza — n. 21878/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 23 dicembre 2019 la Corte di Appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione del giudice del Tribunale di Bergamo, dott. Gaetano Bonafede, proposta da Andrea Verzaroli. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione Andrea Verzaroli, formulando un unico motivo di impugnazione, con cui denuncia la violazione dell'art. 37, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 21878/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Gaetano Bonafede, proposta da Andrea Verzaroli. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione Andrea Verzaroli, formulando un unico motivo di impugnazione, con cui denuncia la violazione dell'art. 37, comma 1, lett.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VERZAROLI ANDREA nato a CLUSONE il 03/08/1990 avverso l'ordinanza del 23/12/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; lette le conclusioni del Procuratore generale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza del 23 dicembre 2019 la Corte di Appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione del giudice del Tribunale di Bergamo, dott. Gaetano Bonafede, proposta da Andrea Verzaroli.
2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione Andrea Verzaroli, formulando un unico motivo di impugnazione, con cui denuncia la violazione dell'art. 37, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione. Sottolinea che il dott. Bonafede, all'udienza del 29 novembre 201 aveva invitato l'imputato a munirsi del programma di un ente convenzionato, ai fini dell'ammissione di Verzaroli al trattamento di cui all'art. 186, comma 9 bis C.d.S. Successivamente la cancelleria del Tribunale aveva inviato una mail al difensore comunicando che l'imputato, cui era ascritto dall'imputazione il reato di cui all'art. 186 commi 2, lett.
c) e 2 bis C.d.S. non poteva essere ammesso al beneficio. Essendo contestato dal ricorrente di avere provocato un sinistro stradale, la comunicazione dell'inammissibilità del ricorso all'istituto dei lavori di pubblica utilità costituisce manifestazione del convincimento, tale da comportare la lesione dell'imparzialità del giudicante.
6. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
7. Il ricorso va dichiarato inammissibile essendo pervenuta alla Cancelleria di questa Corte rinuncia al ricorso, per essere intervenuta assoluzione del ricorrente dal reato contestatogli, con sentenza divenuta irrevocabile. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 8/03/2022 Il Con igliere estensore Il Presi ente Mura Nardin Francesc lampi DEPOSWO tN CANCE