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Sentenza — n. 21876/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 21876/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 21876/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Casili Antonino ricorre avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Reggio Calabria, ha dichiarato inammissibile la domanda di riparazione per ingiusta detenzione da questi presentata, perché all'istanza era allegata una semplice dichiarazione di nomina di difensore di fiducia e non la procura speciale richiesta dall'art. 122 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 122 cod. proc. pen; Sentenza — n. 21876/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Secondo costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, la domanda di riparazione per ingiusta detenzione può essere proposta dalla parte personalmente o da un procuratore speciale nominato ai sensi dell'art.122 cod. proc. pen. ma non dal difensore munito di procura ad litem, avendo la legge voluto garantire sia l'autenticità dell'iniziativa, sia la diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell'imputato (ex multis, Sez.4, n. 24082 del 12/05/2021, Rv. 281490; Sez.4, n.16115 del 12/02/2018, Rv.272475).

Parole chiave

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nomina del difensore d'ufficio diritto di ottenere una decisione revoca dell'annullamento esame delle censure formali censura formulata in modo carente difetto formale di procedura

Disposizioni normative citate

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art. 122 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASILI ANTONINO nato a CONDOFURI il 04/09/1949 avverso l'ordinanza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/sentite le conclusioni del PG /---.* ,- 4--

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Casili Antonino ricorre avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Reggio Calabria, ha dichiarato inammissibile la domanda di riparazione per ingiusta detenzione da questi presentata, perché all'istanza era allegata una semplice dichiarazione di nomina di difensore di fiducia e non la procura speciale richiesta dall'art. 122 cod. proc. pen.

2. Deduce erronea applicazione di legge e vizio motivazionale, invocando un'interpretazione sostanzialistica dell'anzidetta norma, considerando che la formulazione della nomina e la sua apposizione in calce all'atto introduttivo fanno intendere che la parte abbia inteso non solo effettuare la nomina ma anche conferire al difensore i poteri relativi all'esercizio della presente azione civile.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto.

4. Secondo costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, la domanda di riparazione per ingiusta detenzione può essere proposta dalla parte personalmente o da un procuratore speciale nominato ai sensi dell'art.122 cod. proc. pen. ma non dal difensore munito di procura ad litem, avendo la legge voluto garantire sia l'autenticità dell'iniziativa, sia la diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell'imputato (ex multis, Sez.4, n. 24082 del 12/05/2021, Rv. 281490; Sez.4, n.16115 del 12/02/2018, Rv.272475).

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso fa seguito la condanna del ricorrente alle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende che si determina in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesco Mia Ciampi oEpGTATOiN.::`Y,'.R.':f.,,LLERIA r