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Sentenza — n. 21872/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 21872/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 21872/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MATARAZZO MATTEO nato a VITTORIA il 01/06/1994 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; 1.Matarazzo Matteo ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di Appello di Catania ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Ragusa il 18.06.2020 in composizione monocratica per il reato di cui agli artt. 110,624,625 n.2 e 5 e 61 n.5 cod.pen.. Fatto commesso in Modica il 26.01.2019. 2.L'unico motivo di ricorso lamenta l'erronea applicazione della legge penale in riferimento all'articolo 625 comma 2 c.p.; in particolare censura il ricorrente l'illegittimità dell'aumento della pena di mesi tre di reclusione ed euro 100,00 di multa per l'aggravante ex articolo 61 n. 5 c.p., poiché la stessa aggravante avrebbe concorso per due volte nella determinazione del calcolo della pena: una prima volta come elemento costitutivo dell'articolo 625 comma 2 c.p. ed una seconda, quale circostanza aggravante comune (cfr.pag.1 del ricorso). . Il Procuratore generale in sede ha chiesto l'annullamento con rinvio.

Regesto Legislator

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articolo 625 comma 2 c.p; Sentenza — n. 21872/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod.proc.pen. per la rideterminazione della pena finale in anni due di reclusione e 334,00 euro di multa mediante la eliminazione dell'aumento per la circostanza aggravante di cui all'art. 61n.5 cod.pen., quantificato dal Tribunale di Ragusa in mesi tre di reclusione e cento euro di multa ( pena base anni tre di reclusione e 500,00 euro di multa fol 2 sentenza di primo grado).

Parole chiave

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aggravamento della pena infrazione qualificata sanzione penale altri reati errore nella commisurazione della pena truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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articolo 625 comma 2 c.p
2.L'unico motivo di ricorso lamenta l'erronea applicazione della legge penale in riferimento all'articolo 625 comma 2 c.p.; in particolare censura il ricorrente l'illegittimità dell'aumento della pena di mesi tre di reclusione ed euro 100,00 di multa per l'aggravante ex articolo 61 n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MATARAZZO MATTEO nato a VITTORIA il 01/06/1994 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Matarazzo Matteo ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di Appello di Catania ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Ragusa il 18.06.2020 in composizione monocratica per il reato di cui agli artt. 110,624,625 n.2 e 5 e 61 n.5 cod.pen.. Fatto commesso in Modica il 26.01.2019. 2.L'unico motivo di ricorso lamenta l'erronea applicazione della legge penale in riferimento all'articolo 625 comma 2 c.p.; in particolare censura il ricorrente l'illegittimità dell'aumento della pena di mesi tre di reclusione ed euro 100,00 di multa per l'aggravante ex articolo 61 n. 5 c.p., poiché la stessa aggravante avrebbe concorso per due volte nella determinazione del calcolo della pena: una prima volta come elemento costitutivo dell'articolo 625 comma 2 c.p. ed una seconda, quale circostanza aggravante comune (cfr.pag.1 del ricorso). . Il Procuratore generale in sede ha chiesto l'annullamento con rinvio.

4. Il ricorso è fondato. Nella sentenza del Tribunale di Ragusa si legge "passando alla determinazione della pena da irrogare la pena finale di anni due e mesi due di reclusione e 400 C di multa così determinata: pena base anni tre di reclusione e 500 C di multa aumentata per la circostanza aggravante di cui all'articolo 61 n.5 cp di mesi tre é di euro 100, ridotta come sopra per il rito" (cfr.pag.2 sentenza del tribunale di Ragusa 603/20). Da tale calcolo è evidente l'errore dei giudici di merito puntualmente eccepito dal ricorrente. La Corte territoriale ha rilevato che nei motivi di appello l'imputato censurava la dosimetria della pena invocando il comma 2 dell'art. 625 cod.pen che prevede espressamente che due o più circostanze previste dal 1 comma poono concorrente con altra tra quelle indicate dall'art. 61 in tal caso ... ma poi nàg.r7tto le conseguenze doverose in termini di computo del trattamento sanzionatorio.

Sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod.proc.pen. per la rideterminazione della pena finale in anni due di reclusione e 334,00 euro di multa mediante la eliminazione dell'aumento per la circostanza aggravante di cui all'art. 61n.5 cod.pen., quantificato dal Tribunale di Ragusa in mesi tre di reclusione e cento euro di multa ( pena base anni tre di reclusione e 500,00 euro di multa fol 2 sentenza di primo grado).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni due di reclusione ed euro 334 di multa. Così deciso il 25.05.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Donatella Ferra peitisizia Pic A— n g-TotA \ DEPOSiTATO IN C