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Sentenza — n. 21859/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal on drunk driving conviction due to procedural and substantive errors in the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21859/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for driving under the influence. The appellant argued for procedural violations regarding notice timing and the denial of a non-prosecution cause based on low alcohol levels and lack of mitigating circumstances. The court rejected these claims, affirming that the aggravating factor of the night time and high alcohol concentration precluded the non-prosecution defense and justified the denial of generic mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 131 bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if the lower court's reasoning is not manifestly illogical, and the aggravating circumstances of the offense preclude the application of the non-prosecution cause under Art. 131 bis.

Parole chiave

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driving under influence non-prosecution cause aggravating circumstances procedural timeliness mitigating factors inadmissible appeal alcohol concentration guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. c) cod. proc. pen.
Con il primo motivo, ha dedotto inosservanza di norme processuali ai sensi dell'art. 606 lett.
Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Si ricorda che la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere dedotta, a norma del combinato disposto degli artt.
Art. 131 bis cod. pen.
Con il secondo motivo, ha dedotto vizio della motivazione, con riferimento al diniego di riconoscimento della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
Art. 133 cod. pen.
275635) e che il giudice - nel ragionamento esplicativo - deve fare riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod.
art. 131 bis cod. pen
Con il secondo motivo, ha dedotto vizio della motivazione, con riferimento al diniego di riconoscimento della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
art. 114 disp. att. cod. proc. pen
Si ricorda che la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere dedotta, a norma del combinato disposto degli artt.
art. 133 cod. pen
La Corte, nel confermare il trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice, ha condiviso anche la valutazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche, avuto riguardo alla gravità del fatto ai sensi dell'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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S.U. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj
S.U. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv.
sez. 5 n. 24780 del 8/3/2017, Tempera
sez. 5 n. 24780 del 8/3/2017, Tempera, Rv.
sez. 6 n. 15658 del 14/12/2018, D.
sez. 6 n. 55107 del 8/11/2018, Milone
pen., con indicazione, fra gli elementi di valutazione previsti, di quelli ritenuti rilevanti (sez. 6 n. 55107 del 8/11/2018, Milone, Rv.
sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016
sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv.
sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016
265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv.
sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013
268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv.
sez. 6 n. 41635 del 28/10/2010
sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010
248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv.
C. Cost. n. 186/2000
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento selle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: YOUNSI AYOUB nato il 26/09/1985 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri con cui Ayoub Younsi era stato condannato con rito ordinario a seguito di opposizione a decreto penale in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 co. 2 lett.

c) e 2 sexies D.Igs 30 aprile 1992 n. 285 alla pena di mese sette di arresto e euro 2.800 di multa. Secondo la ricostruzione della vicenda esposta nelle sentenze di condanna conformi, Younsi era stato controllato verso le ore 04,40 circa da una pattuglia dei Carabinieri alla guida di un'autovettura, con i sintomi di un'alterazione da ebbrezza alcolica (alito vinoso, eccessiva loquacità), confermati dall'esito dell'alcoltest mediante etilometro (dal quale era emerso un tasso di concentrazione alcoolica pari a 2,00 g/I alle ore 04:23 e 1,95 g/I alle ore 05:27).

2. L'imputato ha proposto ricorso a mezzo di difensore, formulando tre motivi. Con il primo motivo, ha dedotto inosservanza di norme processuali ai sensi dell'art. 606 lett.

c) cod. proc. pen., con riferimento alla tempestività dell'avviso ex art. 114 disp. att., cod. proc. pen., assumendo che lo stesso sarebbe stato dato solo dopo la misurazione mediante etilometro e assumendo, altresì, di aver tempestivamente eccepito la nullità conseguente prima della deliberazione della sentenza di primo grado. Con il secondo motivo, ha dedotto vizio della motivazione, con riferimento al diniego di riconoscimento della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., ritenendo la non pertinenza degli elementi valorizzati dal giudice d'appello, ovvero l'accertato tasso alcolemico e la sussistenza dell'aggravante dell'orario notturno. Con il terzo motivo ha dedotto vizio della motivazione, con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo la non pertinenza del dato valorizzato dal giudice d'appello, ovvero la gravità del fatto.

3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Felicetta Marinelli, ha chiesto rigettarsi il ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.

2. La Corte di Appello di Roma ha richiamato la motivazione della sentenza di primo grado, giudicandola condivisibile poiché aderente alle risultanze in atti, e quanto ai motivi di appello: - ha rilevato che gli avvisi di cui all'art. 114 disp att. cod. proc. pen. erano stati dati tempestivamente come indicato nel verbale di accertamento in atti; - ha rigettato la richiesta di riconoscimento della causa dì non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., ritenendo preclusiva a tale fine la sussistenza della circostanza aggravante contestata, relativa all'essere stato commesso il reato in orario notturno; - ha ritenuto di confermare il trattamento sanzionatorio applicato in primo grado, con diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, poiché correttamente parannetrato alla gravità del fatto.

3. Il primo motivo è inammissibile. Si ricorda che la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma secondo, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (cfr. Sezioni Unite n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi, Rv. 263023). Ciò premesso, nel caso in esame il ricorrente assume nel ricorso di aver eccepito la nullità prima della deliberazione della sentenza di primo grado e cita in proposito, fra parentesi, «verbale di udienza del», omettendo, tuttavia, di indicare la data e in tal modo non ottempera all'onere su di lui gravante di fornire la prova della tempestività della eccezione.

Nel merito si osserva, comunque, che il verbale di accertamento reca un orario successivo a quello di effettuazione dell'alcoltest, non già perché l'avvertimento all'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore sia stato dato dopo l'esame, bensì perché il verbale è stato compilato a posteriori, dopo l'espletamento di tutti i passaggi relativi dell'accertamento urgente sulla persona nella sequenza ivi riportata.

4. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La decisione censurata, nella parte in cui valorizza la sussistenza della circostanza aggravante quale indice del concreto disvalore del fatto, nei termini previsti dall'art. 131-bis cod. pen., oltre che conforme alla legge, è coerente con i principi elaborati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità. In proposito, costituisce principio ormai consolidato quello per il quale la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all'interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo (cfr.

S.U. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266589). Ciò premesso, si è più volte affermato in giurisprudenza, che l' assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità di cui si discute può essere rilevata addirittura con motivazione implicita (cfr. sez. 5 n. 24780 del 8/3/2017, Tempera, Rv. 270033, in fattispecie in cui la Corte ha ravvisato, nel passaggio della motivazione della sentenza della corte di appello relativo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 1, cod. pen., un'implicita esclusione della particolare tenuità del fatto; n. 15658 del 14/12/2018, dep.2019, D., Rv. 275635) e che il giudice - nel ragionamento esplicativo - deve fare riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., con indicazione, fra gli elementi di valutazione previsti, di quelli ritenuti rilevanti (sez. 6 n. 55107 del 8/11/2018, Milone, Rv. 274647).

Nel caso all'esame, i giudici hanno fatto buon governo dei suindicati principi, in quanto hanno considerato la gravità del fatto, desunta dall'alta percentuale del tasso alcolemico rilevato e dalla sussistenza di un elemento circostanziale.

5. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte, nel confermare il trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice, ha condiviso anche la valutazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche, avuto riguardo alla gravità del fatto ai sensi dell'art. 133 cod. pen. La difesa, dal canto suo, ha contestato una valutazione di puro merito, sorretta, tuttavia, da motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria (quanto al diniego delle generiche e al relativo onere motivazionale del giudice, cfr. sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959).

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento selle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dec