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Sentenza — n. 21853/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 21853/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 21853/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 19 gennaio 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Venezia con cui Jakup Hoxha4—è stato ritenuto responsabile del reato di(all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, per avere ceduto ad Arbijos Morinaj gr. 18,939 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, corrispondente a n. 89 dosi medie singole.

Regesto Legislator

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art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, art. 133 cod. pen, art. 62 bis cod. pen; Sentenza — n. 21853/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti traffico di cocaina testimonianza inattendibile testimonianza della vittima infrazioni riguardanti la canapa infrazione qualificata LStup

Disposizioni normative citate

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art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 19 gennaio 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Venezia con cui Jakup Hoxha4—è stato ritenuto responsabile del reato di(all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, per avere ceduto ad Arbijos Morinaj gr.
art. 133 cod. pen
art. 62 bis cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HOXHA JAKUP nato il 10/11/1966 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; lette le conclusioni formulate dal Procuratore generale , in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 19 gennaio 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Venezia con cui Jakup Hoxha4—è stato ritenuto responsabile del reato di(all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, per avere ceduto ad Arbijos Morinaj gr. 18,939 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, corrispondente a n. 89 dosi medie singole.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Jakup Hoxha, a mezzo del suo difensore, formulando due motivi di impugnazione.

3. Con il primo denuncia la falsa applicazione dell'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 ed il vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità. Osserva che le prove poste a fondamento della condanna non consentono di affermare il coinvolgimento dell'imputato nell'episodio di cessione in favore di Morinaj. Invero, i giudici di merito desumono la condotta di Hoxha dalle dichiarazioni di Morinaj, giudicato in separato giudizio, con applicazione della pena concordata, e da quelle della compagna Mimoza Ahmetaj. E ciò, benché il primo abbia -mentendo- indicato nell'imputato la persona del cedente, solo per ottenere i benefici di legge, mentre la seconda ha riferito di avere visto nell'occasione Hoxha, in bicicletta, non potendo nondimeno riconoscerlo, perché 'era di spalle'.

L'assenza di riscontri delle dichiarazioni di Morinaj, interessato, e l'inconsistenza di quelle di Ahmetaj, che non ha saputo riferire circostanze circa il rapporto fra Morinaj ed Hoxha, neppure dopo avere visto la sua fotografia, impediscono di ritenere formata la prova a carico di Hoxha, al di là di ogni ragionevole dubbio.

4. Con il secondo motivo fa valere la violazione di legge, in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., nonché il vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale concesso la diminuente invocata con il gravame, senza chiarirne le ragioni, per contro applicando una pena lontana dal minimo edittale, nonostante l'incensuratezza dell'imputato, la modesta entità del fatto, omettendo del tutto la valutazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen..

5. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile. La doglianza, invero non si confronta con il tessuto motivazionale della decisione impugnata che, richiamando la ricostruzione operata dal primo giudice,,Wcui r-è-.Ssatm argomentativcesi integra con la sentenza di secondo grado, chiarisce che te dichiarazioni di Morinaj, in ordine all'identificazione di Jakup Hoxha nel soggetto cedente lo stupefacente, sono state riscontrate dalle forze dell'ordine, impegnate in un servizio di osservazione nei pressi del condominio ove risiedeva Morinaj, per tenere sotto controllo le attività di quest'ultimo, avendo saputo da fonte confidenziale che avrebbe ricevuto una partita di droga.

Gli operanti, infatti, poterono notare un soggetto di natura robusta dell'apparente età di cinquant'anni allontanarsi in bicicletta dall'abitazione di Morinaj, poi riconosciuto come Jakup Hoxha, prima dell'arresto in flagranza di Morinaj, giustificato dal possesso di quattro ovuli di cocaina. La Corte osserva, inoltre, che l'imputato non solo non ha messo in dubbio il riconoscimento, ma neppure ha dato una spiegazione alternativa della sua presenza sui luoghi che sconfessasse la veridicità del racconto di Morinaj, il quale, d'altro canto, non ha negato la sua responsabilità, rendendo del tutto attendibile il suo racconto.

A ciò, secondo i giudici del merito, si aggiunge la circostanza che Hoxha, dopo l'arresto di Morinaj, si recò nuovamente presso l'abitazione del medesimo per chiedere a Mimosa Ahnnetaj notizie del compagno. Quest'ultima, peraltro, ha riconosciuto senza indugio Jakup Hoxha nella persona che le chiese informazioni su Morinaj, dicendosi non sicura solo del fatto che fosse il medesimo individuo che si era recato nel pomeriggio presso l'abitazione, in bicicletta, perché l'aveva visto solo di spalle. Nondimeno, come ben evidenziato dal giudice di prima cura, l'individuazione del soggetto che si era allontanato in bicicletta dall'abitazione di Morinaj fu effettuata dagli operanti sulla base di una foto segnaletica.

Rispetto alla completa ricostruzione del fatto da parte dei giudici di merito, il ricorrente manca, dunque, il confronto, limitandosi a porre in dubbio la veridicità delle dichiarazioni di Morinaj e l'assenza della piena conferma da parte di Mimosa Ahmetaj sul soggetto che vide allontanarsi dall'abitazione in bicicletta, benché siffatta lacuna probatoria sia colmata dal riconoscimento da parte delle forze dell'ordine e dalla visita a casa di Morinaj che Hoxha fece dopo l'arresto, per sapere cosa gli fosse successo. Al di là della perfetta coerenza della motivazione della sentenza impugnata, vi è che la censura in esame finisce per coincidere con la richiesta di rivalutazione del quadro probatorio.

Un simile controllo sulla decisione, nondimeno, collide con i limiti del sindacato di questa Corte, che non può estendersi al travisamento del fatto. Come di recente ribadito, infatti, "Anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito" (ex multis e da ultimo:

Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, 273217; Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018 - dep. 10/08/2018, Ndoja, Rv. 273911).

3. Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Il giudice di seconda cura, nel dichiarare inammissibile la doglianza formulata con l'appello in ordine all'eccessività della pena ne sottolinea l'assoluta genericità, rispetto all'articolata motivazione spesa dal giudice di primo grado per giustificare il trattamento sanzionatorio, e -confermando la sanzione- rileva l'assenza di elementi positivi su cui fondare la concessione delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen.. Sono considerazioni rispetto alle quali il ricorrente non prende posizione, limitandosi a ripetere quelle generiche considerazioni già sottoposte al giudice di appello, dimenticando che in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta fondata su argomenti non specifici, il diniego può essere legittimamente giustificato anche ptt sulla base della mera assenza di elementi segno positivo e ciò a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, xe.. per effetto della quale fini della diminuente non è più sufficiente 119 stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610;

Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso p 13/04/2022_ Il Consig