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Sentenza — n. 21841/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 21841/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 21841/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Jacob Pansela Fiorentina avverso l'affermazione di colpevolezza per il reato di cui all'art. 590 cod. pen., pronunciata dal Giudice di pace di Buccino che, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, condannava l'imputata alla pena di euro 600,00 di multa.

Regesto Legislator

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art. 590 cod. pen, art. 90 cod. proc. pen; Sentenza — n. 21841/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta declaratoria di inammissibilità ricorre il difensore dell'imputata, avv. Giuseppe Gorga, che solleva, con unico motivo, eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 37 d.lgs, n. 274/2000, in relazione agli artt. 574, comma 4, 651, commi 1 e 2, cod. proc. pen., 185 cod. pen., con riferimento agli artt. 3, 10, 24 e 111 Cost., nonché inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Evidenzia la rilevanza della questione atteso che il suo eventuale accoglimento determinerebbe l'annullamento della sentenza impugnata.

Parole chiave

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conversione della multa motivi di cassazione ricorso costituzionale all'estero modificazione delle conclusioni legittimazione a ricorrere legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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art. 590 cod. pen
Il Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Jacob Pansela Fiorentina avverso l'affermazione di colpevolezza per il reato di cui all'art. 590 cod.
art. 90 cod. proc. pen
Il 28/07/2021, è pervenuta in cancelleria memoria ai sensi dell'art. 90 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IACOB PANSELA FLORENTINA nato il 15/11/1972 avverso la sentenza del 30/09/2020 del TRIBUNALE di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha concluso chiedendo .

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Jacob Pansela Fiorentina avverso l'affermazione di colpevolezza per il reato di cui all'art. 590 cod. pen., pronunciata dal Giudice di pace di Buccino che, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, condannava l'imputata alla pena di euro 600,00 di multa.

2. Il Tribunale, richiamato il disposto dell'art. 37 d.lgs n. 274/2000 e ricordato che, nel caso di specie, non vi è stata costituzione di parte civile, ha escluso l'automatica conversione dell'appello in ricorso per cassazione, avuto riguardo al contenuto e al petitum dell'atto di appello.

3. Avverso detta declaratoria di inammissibilità ricorre il difensore dell'imputata, avv. Giuseppe Gorga, che solleva, con unico motivo, eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 37 d.lgs, n. 274/2000, in relazione agli artt. 574, comma 4, 651, commi 1 e 2, cod. proc. pen., 185 cod. pen., con riferimento agli artt. 3, 10, 24 e 111 Cost., nonché inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Evidenzia la rilevanza della questione atteso che il suo eventuale accoglimento determinerebbe l'annullamento della sentenza impugnata.

4. In data 07/12/2021, l'avv. Gorga ha presentato conclusioni scritte a sostegno del ricorso.

5. Il 28/07/2021, è pervenuta in cancelleria memoria ai sensi dell'art. 90 cod. proc. pen. dell'avv. Raffaele Francesco Capuano, difensore della persona offesa Pascente Donatello Gerardo, che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ovvero, in subordine, il rigetto dello stesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Questa Corte Suprema ha già ritenuto - con condivisibile pronuncia - manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui prevede l'inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena della multa, pronunciate dal giudice di pace, appellabili, invece, se pronunciate dal Tribunale, considerato che l'omessa previsione di un secondo giudizio di merito, per i reati demandati alla cognizione del giudice di pace, trova giustificazione nella diversa valutazione legislativa di gravità dì tali reati, che afferiscono a materie che non destano un particolare allarme sociale e, quindi, in definitiva in ragioni di politica giudiziaria; né tale disposizione viola l'art. 3, comma 1, Cost., sotto il profilo della possibilità di un secondo giudizio di merito nel caso in cui alla condanna a pena pecuniaria segua quella al risarcimento del danno in quanto l'imputato che deve affrontare la parte civile ha necessità di maggiori garanzie; nemmeno, infine, è leso il diritto di difesa posto che l'obbligo di un secondo giudizio di merito non è costituzionalizzato ed è, tuttavia, garantito il riesame della vicenda processuale" (Sez. 5, n. 4965 del 06/12/2006, dep. 2007, Triolo, Rv. 236310).

Si tratta, in una parola, di una ragionata scelta legislativa che non si pone in contrasto con i principi costituzionali.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso fa seguito la condanna della ricorrente alle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende che si determina in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Frances