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Sentenza — n. 21839/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 21839/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 21839/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L'avv. Piergiuseppe Cutrì, difensore di Anzillotti Carmine, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, eccependo la nullità assoluta della stessa per essere stata la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato effettuata al difensore anche per conto del prevenuto, sebbene questi non avesse eletto domicilio presso lo studio del predetto difensore.

Regesto Legislator

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art. 182 cod. proc. pen, art. 180 cod. proc. pen; Sentenza — n. 21839/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In data 13/12/2021, l'anzidetto difensore faceva pervenire in cancelleria note scritte a sostegno del ricorso.

Parole chiave

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diritti della difesa difetto di legittimazione del ministero pubblico procedimento in contumacia difetto formale di procedura procedura di annullamento ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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art. 182 cod. proc. pen
Ciò posto, le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello, essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen.
art. 180 cod. proc. pen
e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità (Sez.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANZILLOTTI CARMINE nato a COSENZA il 09/08/1989 avverso la sentenza del 14/02/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha concluso chiedendo

RITENUTO IN FATTO

1. L'avv. Piergiuseppe Cutrì, difensore di Anzillotti Carmine, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, eccependo la nullità assoluta della stessa per essere stata la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato effettuata al difensore anche per conto del prevenuto, sebbene questi non avesse eletto domicilio presso lo studio del predetto difensore.

2. In data 13/12/2021, l'anzidetto difensore faceva pervenire in cancelleria note scritte a sostegno del ricorso.

3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Invero, si osserva preliminarmente che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema, la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771). Ciò posto, le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello, essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen. e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità (Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, D'Ano Domenico, Rv. 278002).

3. L'eccezione oggi sollevata dalla difesa si presenta pertanto assolutamente tardiva e, costituendo l'unico motivo di ricorso, ne comporta la inammissibilità, cui fa seguito la condanna del ricorrente alle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende che si determina in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle T ammende. : erri ,L=!, Così deciso il 16 dicembre 2021 9. t — Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesco M, rp66.6-an i