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Sentenza — n. 21311/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 21311/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 21311/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di L'Aquila, in funzione di giudice dell'esecuzione, in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza emessa dalla Sez. 3, n. 36063 dell'1.3.2017, con ordinanza in data 21 settembre 2021 ha rigettato l'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive e di revoca della confisca dei terreni sulle quali le opere insistono, disposi:e con sentenza del Tribunale di L'Aquila in data 8.10.2014, irrevocabile il 17.3.2016, ed ha altresì revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena. La vicenda processuale si è svolta nei termini che seguono.

Regesto Legislator

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art. 165 cod. pen, art. 173 cod. pen; Sentenza — n. 21311/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta pronuncia i condannati Taddei Antonello, Taddei Danilo e Taddei Valerio, a mezzo del loro difensore, con un unico atto hanno proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo motivo deducono la violazione degli artt. 163 e 165 cod. pen. in relazione all'art. 606 lett.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale perenzione dell'esecuzione della decisione termine di sospensione differimento dell'esecuzione della pena liberazione condizionale sospensione dell'ordine espulsione

Disposizioni normative citate

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art. 165 cod. pen
Pertanto, nel caso in cui la sanatoria maturi dopo la scadenza del termine per l'adempimento della ingiunzione a demolire, il giudice della esecuzione deve revocare il beneficio di cui all'art. 165 cod.
art. 173 cod. pen
Ed invero, per insegnamento costante della Suprema Corte, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo non è soggetto né alla prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: TADDEI ANTONELLO nato a L'AQUILA il 09/04/1981 TADDEI DANILO nato a L'AQUILA il 26/06/1976 TADDEI VALERIO nato a L'AQUILA il 09/04/1981 avverso l'ordinanza del 21/09/2021 del TRIBUNALE di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del PG Ag

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di L'Aquila, in funzione di giudice dell'esecuzione, in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza emessa dalla Sez. 3, n. 36063 dell'1.3.2017, con ordinanza in data 21 settembre 2021 ha rigettato l'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive e di revoca della confisca dei terreni sulle quali le opere insistono, disposi:e con sentenza del Tribunale di L'Aquila in data 8.10.2014, irrevocabile il 17.3.2016, ed ha altresì revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena. La vicenda processuale si è svolta nei termini che seguono.

Il Tribunale di L'Aquila con sentenza in data 8.10.2014 ha condannato Taddei Antonello, Taddei Danilo e Taddei Valerio per i reati di abuso edilizio e lottizzazione abusiva alla pena di anni uno di arresto ed Euro 40.000 di ammenda subordinando il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Il 26 giugno 2015 la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di primo grado impugnata dai soli Antonello e Valerio Taddei e divenuta definitiva nei confronti di Taddei Danilo.

Il 17 marzo 2016, a seguito del rigetto dei ricorsi presentati da Valerio e Antonello Taddei, la sentenza è divenuta irrevocabile. E' stato altresì proposto un incidente di esecuzione con cui si richiedeva la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione e revoca della confisca, rigettata una prima volta in data 3 novembre 2016 ed, a seguito della pronuncia Sez. 3, n. 36063 dell'i marzo 2017, in sede di giudizio di rinvio, nuovamente rigettata con l'ordinanza oggi impugnata.

2. Avverso detta pronuncia i condannati Taddei Antonello, Taddei Danilo e Taddei Valerio, a mezzo del loro difensore, con un unico atto hanno proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo motivo deducono la violazione degli artt. 163 e 165 cod. pen. in relazione all'art. 606 lett.

b) cod. proc. pen. lamentando l'illegittimità del provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena atteso che il beneficio è stato revocato prima del termine fissato, considerato che l'ordine di demolizione era stato sospeso nell'ambito del procedimento di esecuzione.Assumono che, in assenza di un provvedimento di revoca della sospensione dell'ordine di demolizione, non era possibile revocare la sospensione condizionale della pena. Con il secondo motivo di ricorso deducono la violazione degli artt. 172, comma 5, e 173 cod.pen. in relazione all'art. 606 lett.

b) cod. proc. pen. lamentando che, ove si volesse ritenere decorso il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, deve ritenersi altresì decorso il termine di prescrizione della pena divenuta eseguibile.

3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Il primo motivo è infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione delle opere abusive, la revoca del beneficio opera di diritto all'inutile scadenza del termine per la demolizione stabilito dal giudice (Sez. 3, n. 19387 del 27/04/2016 dep. 2016, Di Dio, Rv. 267109). Il beneficio della sospensione condizionale della pena mira, infatti, a dissuadere il condannato dalla reiterazione del reato onde conseguire il vantaggio della sua estinzione, mentre la condizione apposta al beneficio tende, come nel caso in esame, a rafforzare l'adempimento dell'obbligo di demolire opere abusive, avendo come obiettivo la rapida eliminazione di situazioni antigiuridiche produttive di effetti negativi sull'assetto territoriale.

Pertanto, nel caso in cui la sanatoria maturi dopo la scadenza del termine per l'adempimento della ingiunzione a demolire, il giudice della esecuzione deve revocare il beneficio di cui all'art. 165 cod. pen., in quanto non si è verificata la condizione, e deve, del pari, revocare, su istanza di parte, la sanzione amministrativa dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva (Sez. 3, n. 13745 del 08/03/2016 P.G. in proc. Annunziata, Rv. 266783). In assenza di specifica disposizione normativa, che preveda l'interruzione del corso del tempo stabilito per il verificarsi della condizione cui è sottoposto il beneficio della sospensione condizionale, nel caso in cui sia disposta la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'ordine di demolizione, va conseguentemente ritenuta l'indifferenza del tempus relativo alla condizione cui è sottoposto il beneficio ex artt. 163 e 165 cod.pen. rispetto alla sospensione dell'esecuzione, anche perché i relativi esiti non sono sovrapponibili, essendo 3 )9 sempre possibile la revoca della sospensione condizionale della pena anche in caso di sopravvenuta sanatoria delle opere. 2.2.

Infondato appare altresì il secondo motivo di ricorso. Ed invero, per insegnamento costante della Suprema Corte, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo non è soggetto né alla prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, in quanto sanzione amministrativa, né alla prescrizione stabilita dall'art. 28 I. 24 novembre del 1981 n. 689 riguardante, infatti, unicamente le sanzioni pecuniarie con firalità punitiva (Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011, Mercurio e altro, Rv. 250336). Si è altresì affermato che l'ordine di demolizione del manufatto abusivo non è sottoposto alla disciplina della prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, avendo natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitive e con effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l'autore dell'abuso.

In conclusione i ricorsi vanno rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 3 maggio 2022 Il Co estensore Il Presidente Mari