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Sentenza — n. 21309/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses unjust detention compensation claim where suspect's serious fault caused coercive measures despite acquittal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21309/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Fall Fallou's appeal against the Milan Court of Appeal's refusal to grant compensation for unjust detention. Although acquitted of robbery, the court found that Fall Fallou's serious fault in attempting to dispose of stolen phones immediately upon police arrival justified the coercive measures. The decision emphasizes that compensation is denied when the detainee's own conduct, such as hiding evidence or acting suspiciously, directly contributed to the judicial decision to detain them.

Regesto Legislator

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Art. 314 c.p.p.; In cases of unjust detention, compensation is denied if the detainee caused the measure through serious fault, such as concealing evidence or acting in a manner that justified coercive intervention despite eventual acquittal.

Parole chiave

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unjust detention compensation serious fault standard coercive measures justification acquittal after detention disposal of evidence indennizzo per detenzione ingiustificata restituzione dell'assistenza sociale remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 314 c.p.p.
La Corte d'appello di Milano, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod.
Art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Avverso la prefata ordinanza Fall Fallou ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motiva2:ione ex art. 173, comma 1, disp.
Art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Ha depositato conclusioni scritte, ex art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, la sola Procura generale presso la Suprema Corte, nella persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
art. 314 cod. proc. pen
Orbene, la Corte territoriale, considerando la sentenza assolutoria ma all'esito di un autonomo iter motivazionale, ha ravvisato la colpa grave ostativa al riconoscimento all'equa riparazione ex art. 314 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FALL FALLOU nato in Senegal 101/01/1994, difeso di fiducia dall'avv. Giuseppina Marciano; avverso l'ordinanza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANO; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; lette le conclusioni del Procuratore generale presso la Suprema corte, in persona del sostituto Procuratore Assunta Cocomello, nel senso del rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Milano, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., con l'ordinanza indicata in epigrafe ha rigettato l'istanza di Fall Fallou avente ad oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita in forza di misura cautelare applicatagli per il reato di cui agli artt. 110 e 628, comma 3, cod. pen., dal quale è stato assolto con sentenza irrevocabile per non aver commesso il fatto.

2. La Corte territoriale, in particolare, ha rilevato che l'incolpazione cautelare è stata fondata sulle dichiarazioni delle due vittime di rapina (dei rispettivi telefoni cellulari), consumata verso le ore 5:00 della mattina da un «gruppo di nordafricani», oltre che da quelle rese dalla polizia giudiziaria, intervenuta nel contesto spazio-temporale nel quale si è consumato il reato, e sulla condotta dello stesso Fall Fallou, volta a disfarsi del corpo di reato ed in rapporto sinergico con l'intervento coercitivo dell'autorità giudiziaria.

3. Avverso la prefata ordinanza Fall Fallou ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motiva2:ione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il motivo unico di ricorso, al di là della tecnica utilizzata tanto nella formulazione della rubrica quanto nell'articolazione della censura, ci si duole del «travisamento del dettato della sentenza assolutoria». La motivazione dell'ordinanza della Corte d'appello, in particolare, contrasterebbe con la «letterale motivazione della sentenza del Tribunale», ancorché richiamata, nella parte in cui non avrebbe valorizzato l'immediatezza del sopraggiungere delle forze dell'ordine rispetto alla materiale apprensione del cellulare da parte di Fall Fallou che, dunque, non avrebbe avuto il tempo di restituire il bene ai venditori.

4. Ha depositato conclusioni scritte, ex art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, la sola Procura generale presso la Suprema Corte, nella persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.2. In tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis:

Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952). In particolare, ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni esposte nella motivazione dell'ordinanza che ha disposto la misura stessa (Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, De Gregorio, Rv. 270001).

3. Orbene, la Corte territoriale, considerando la sentenza assolutoria ma all'esito di un autonomo iter motivazionale, ha ravvisato la colpa grave ostativa al riconoscimento all'equa riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. raffrontando la condotta di Fall Fallou e le ragioni sottese all'ordinanza cautelare con motivazione congrua, coerente e logica. 3.1. L'ordinanza impugnata, in primo luogo, ha rilevato che l'incolpazione cautelare è stata fondata sulle dichiarazioni delle due vittime di rapina, consumata verso le ore 5:00 della mattina da un «gruppo di nordafricani», oltre che da quelle rese dalla polizia giudiziaria, intervenuta nel contesto spazio- temporale nel quale si è consumato il reato, e sulla condotta dello stesso Fall Fallou.

Questi, in particolare, alla vista delle forze dell'ordine, sopraggiunte in quanto immediatamente allertate dalle persone offese, ha tentato di disfarsi di uno dei due cellulari costituenti corpo di reato, gettandolo per terra ma ivi rinvenuto acceso e con PIN non inserito. Riconosciuto in loco da una delle due persone offese come essere proprio l'autore della rapina, Fall Fallou è stato quindi tratto in arresto con conseguente applicazione della custodia cautelare in carcere. Il Tribunale di Milano, come emerge dall'ordinanza impugnata e dallo stesso ricorso per cassazione, ha infine assolto l'imputato dalla fattispecie ascrittagli, per non aver commesso il fatto, all'esito delle dichiarazioni rese dallo stesso Fall Fallou.

Egli ha in particolare chiarito di aver effettivamente posseduto il cellulare, in quanto intento nel suo acquisto all'esito dell'offerta proveniente da soggetti non muniti del relativo PIN, di aver sospettato della natura illecita del bene che, quindi, avrebbe voluto restituire ai venditori, ma che, giunte in quel contesto le forze dell'ordine e dileguatisi i venditori, ha deciso di sbarazzarsi dell'apparecchio. 3.2. Premesso ciò, la Corte d'appello ha accertato che Fall Fallou ha concorso a dare causa alla custodia cautelare subita con colpa grave per aver tenuto una condotta, dallo stesso descritta nei termini di cui innanzi, idonea a far ritenere la sua partecipazione alla rapina e, quindi, a indurre l'Autorità giudiziaria a considerare opportuno un intervento coercitivo.

Il nesso sinergico tra la condotta del richiedente l'equa riparazione e l'ordinanza caul:elare è stato nella specie logicamente ravvisato nelle circostanze, confermate dallo stesso incolpato innanzi al Tribunale di Milano, dell'aver Fall Fallou tratenuto il cellulare nonostante la mancata conoscenza del PIN da parte dei venditori e dell'essersi disfatto dell'apparecchio alla vista delle forze dell'ordine senza neanche illustrare agli agenti operanti nulla in merito alla descritta vendita. L'ordinanza impugnata, quindi, più che incorrere in vizio che, con non poca originalità, il ricorrente definisce in termini di «travisamento del dettato della sentenza assolutoria», ha ravvisato il presupposto ostativo di cui all'art. 314 cod. nell'incauto acquisto da parte di Fall Fallou e nella condotta consistente nel suo repentino disfarsi del cellulare alla vista delle forze dell'ordine.

4. In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ric