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Sentenza — n. 21305/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific facts on vehicle ownership required for penalty doubling.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21305/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore Generale appealed a Bergamo court sentence imposing a one-year driver's license suspension for a traffic offense. The appeal argued that because the vehicle likely belonged to a third party, the law required a two-year suspension and vehicle confiscation, rendering the original sentence illegal. The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific evidence regarding the vehicle's ownership, making it impossible to verify the alleged legal error.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 2, lett. c), c.d.s.; Art. 444, c.p.p.: The appeal is inadmissible when the alleged illegality of a sentence depends on factual circumstances, such as vehicle ownership, that the appellant fails to substantiate with specific evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal vehicle ownership driver license suspension accessory penalty lack of evidence revisione della sentenza penale verdetto di colpevolezza controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 2, lett. c), c.d.s.
proc pen., il Tribunale di Bergamo ha applicato a Raffaele Arrighetti la pena concordata fra le parti per il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett.
Art. 444, c.p.p.
Con sentenza, resa ex art. 444 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: ARRIGHETTI RAFFAELE nato a BOSSICO il 15/01/1971 avverso la sentenza del 22/01/2021 del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; lette le conclusioni del Procuratore generale

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza, resa ex art. 444 cod. proc pen., il Tribunale di Bergamo ha applicato a Raffaele Arrighetti la pena concordata fra le parti per il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c), convertita in lavori di pubblica utilità, disponendo la sanzione amministrativa accessoria della patente di guida, per la durata di anni uno.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, formulando un unico motivo di impugnazione. Osserva che l'art. 186 C.d.S. prevede che_ all'accertamento del reato consegua l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da uno a due anni, nonché la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona diversa dall'imputato, dovendosi in questo caso disporre il raddoppio della durata della sospensione della patente. Assume che il giudice ha applicato la sanzione amministrativa accessoria per la durata di anni uno, senza disporre la confisca del veicolo, mentre la misura della sanzione, in ipotesi di appartenenza a terzi, non può che essere di anni due. Con la conseguenza che, in ogni caso, la relativa statuizione integra l'ipotesi di pena illegale. Conclude per l'annullamento sul punto della sentenza impugnata.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile.

5. La doglianza è prospettata in modo alternativo, chiedendosi o la confisca dell'autovettura o il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria, sulla base del presupposto relativo alla proprietà del veicolo, che il Procuratore ricorrente non indica. Ciò impedisce la verifica del profilo di illegalità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Cosi deciso il 23/C!13/2022 Il Consiglier estensore i Presidente Maura Nardin ,,ú ia Se DEPOSITATO IN CANCELLER