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Sentenza — n. 21290/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 21290/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 21290/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile. Va rilevato preliminarmente che con atto in data 21.12.2021 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Pertanto, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso, come sopra accennato.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 21290/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Va rilevato preliminarmente che con atto in data 21.12.2021 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Pertanto, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso, come sopra accennato.

Parole chiave

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accertamento medico incompleto espulsione nonostante gravi patologie prova insufficiente dell'aggravamento clinico inesigibile malgrado lesioni salute rivalutazione medica facoltà di astenersi dal testimoniare
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE RINUNCIANTE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TORINOnel procedimento a carico di: RAVETTA LUCA nato a ACQUI TERME il 30/08/1997 avverso la sentenza del 22/01/2021 del TRIBUNALE di ASTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza in data 22 gennaio 2021 il Tribunale di Asti ha assolto Ravetta Luca dai reati di cui all'art. 186, comma 7, e 187, comma 8, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 perché il fatto non costituisce reato.

2. Avverso detta sentenza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo c:on cui ha dedotto l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale laddove il Tribunale ha assolto l'imputato sostenendo che il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti non trova conferma nel caso in cui il nosocomio dove effettuare l'accertamento si trovi ad un'eccessiva distanza.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Va rilevato preliminarmente che con atto in data 21.12.2021 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Pertanto, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso, come sopra accennato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 3 maggio 2022 ensore Il Presidente P -t, izia PiccialA CAA,•-t IL DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, GIU