Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 21276/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 21276/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 21276/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 189, comma 9, del codice della strada emessa in data 12/09/2019 della in Corte di appello di Firenze la difesa di Del Guerra David ricorre con un primo motivo lamentando il vizio di motivazione e l'omessa valutazione delle risultanze processuali acquisite al fascicolo del dibattimento attinenti alla diversa ricostruzione dei fatti antecedenti all'effettuazione dell'esame alcolometrico su cui si fonda la sanzione principale e quella accessoria nel massimo edittale previsto per il reato contestato.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 21276/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 189, comma 9, del codice della strada emessa in data 12/09/2019 della in Corte di appello di Firenze la difesa di Del Guerra David ricorre con un primo motivo lamentando il vizio di motivazione e l'omessa valutazione delle risultanze processuali acquisite al fascicolo del dibattimento attinenti alla diversa ricostruzione dei fatti antecedenti all'effettuazione dell'esame alcolometrico su cui si fonda la sanzione principale e quella accessoria nel massimo edittale previsto per il reato contestato.

Parole chiave

Generato dall'IA
guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente infrazioni alle norme della circolazione abuso di alcol esame d'idoneità alla guida reati contro le pubbliche comunicazioni
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DEL GUERRA DAVID nato a LUCCA il 09/09/1980 avverso la sentenza del 12/09/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO GIORDANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo la dichiarazione di estinzione del reto per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 189, comma 9, del codice della strada emessa in data 12/09/2019 della in Corte di appello di Firenze la difesa di Del Guerra David ricorre con un primo motivo lamentando il vizio di motivazione e l'omessa valutazione delle risultanze processuali acquisite al fascicolo del dibattimento attinenti alla diversa ricostruzione dei fatti antecedenti all'effettuazione dell'esame alcolometrico su cui si fonda la sanzione principale e quella accessoria nel massimo edittale previsto per il reato contestato.

2. Con un secondo e terzo motivo di ricorso, da considerare congiuntamente al quinto motivo aggiunto si eccepisce la violazione di legge in riferimento alla prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186, comma 2, del codice della strada per cui, a parere della difesa, allorquando l'alcoltest risulti positivo, costituisce onere dell'accusa fornire la prova del regolare funzionamento dell'etilometro. Con il quarto motivo di ricorso la difesa lamenta l'erronea applicazione della legge penale nonché la contraddittorietà e illogicità della motivazione per aver omesso la valutazione delle risultanze processuali in relazione alla circostanza di aver negato la sostituzione della pena inflitta all'imputato con quella del lavoro di pubblica utilità. Con altro motivo aggiunto del ricorso la difesa rappresenta l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio osserva preliminarmente che il reato contravvenzionale per cui si procede è stato commesso il 4/05/2014 e pertanto risulta prescritto alla data del 20/12/2019 considerando i periodi di sospensione del suo decorso dal 21/03/2017 al 7/11/2017 per astensione degli avvocati dalle udienze. t tic e414"4- 1104/c 411“c -(24-41. b5-• eilksAn kik husin ~44, t ttp4~.--r»,1,,,b 44. e Sulla base di tale osservazione si devono ritenere assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso. Di conseguenza la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché reato è estinto per prescrizione. Dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Lucca in ordine alla sanzione amministrativa accessoria, per quanto di competenza.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Lucca per quanto di competenza. Così deciso in Roma il 9 giugno 2021 Il consigliere estensore Bruno Giordano 7PIIR /0"' * Il p dente O. DEPOSTATO CANCELIERU1 %. 2:2 Salvator Dovere • 099i. 0-62 2-.) Zr- IL