Ordinanza — n. 21081/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMID MOHSIN nato il 21/06/1990 avverso la sentenza del 06/10/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 6.10.2021 con motivazione contestuale il G.i.p. del Tribunale di Bergamo ha applicato ex art. 444 cod.proc.pen. a Ahmid Mohsin la pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa per il reato di cui all'art.110, 81 cpv cod. pen. e 73 comma I, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, previa riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui al V comma dell'art. 73, in continuazione con la pena irrogata con la sentenza n. 2452/2017 emessa dal Tribunale di Bergamo il 19.10.2017 definitiva il 7.2.2020 e così complessivamente la pena di mesi nove e giorni dieci di reclusione ed Euro 6000,00 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod.proc.pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 21081/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo. Con detto motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMID MOHSIN nato il 21/06/1990 avverso la sentenza del 06/10/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 6.10.2021 con motivazione contestuale il G.i.p. del Tribunale di Bergamo ha applicato ex art. 444 cod.proc.pen. a Ahmid Mohsin la pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa per il reato di cui all'art.110, 81 cpv cod. pen. e 73 comma I, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, previa riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui al V comma dell'art. 73, in continuazione con la pena irrogata con la sentenza n. 2452/2017 emessa dal Tribunale di Bergamo il 19.10.2017 definitiva il 7.2.2020 e così complessivamente la pena di mesi nove e giorni dieci di reclusione ed Euro 6000,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo. Con detto motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett.
e) cod. proc. pen. in relazione alla mancanza di motivazione in più punti della sentenza ed in particolare sulla mancanza dei presupposti per la pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. 1.1. Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. non è denunziabile in Cassazione, rispetto alla sentenza di patteggiamento, l'omessa o insufficiente valutazione, da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi, avrebbero consentito di addivenire al proscioglimento in fatto ex art. 129, comma 1, cod. proc. peni., in quanto il citato comma 2-bis limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez.
F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti (Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595- 01, secondo cui, in tema di patteggiamento, la motivazione della sentenza, in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art 129, comma 1, cod. proc. pen., può anche essere meramente enunciativa, poiché la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata come ammissione del fatto e il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo qualora dagli atti risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega alla formulazione della richiesta stessa).
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3000,00, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.. P.Q . M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5.5.2022 Il Consig estensore Il Presidente Marin Salvatore ere DEPOSITAT