Sentenza — n. 21077/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte d'appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato solo in merito al trattamento sanzionatorio la statuizione di condanna di Nedad Jerotijevic per la fattispecie di cui agli artt. 81 cod. pen., 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso la prefata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. Con i primi due motivi, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e ) , cod. proc. pen., si deducono contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza con riferimento all'apparato motivazionale relativo alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 8., comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (motivo n.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 81 cod. pen, art. 591 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 21077/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cod. pen., 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso la prefata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. Con i primi due motivi, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e ) , cod. proc. pen., si deducono contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza con riferimento all'apparato motivazionale relativo alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 8., comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (motivo n.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: JEROTIJEVIC NENAD nato il 08/02/1977 (RINUNCIANTE) avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIA; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANITEZZA;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato solo in merito al trattamento sanzionatorio la statuizione di condanna di Nedad Jerotijevic per la fattispecie di cui agli artt. 81 cod. pen., 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Avverso la prefata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. Con i primi due motivi, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e ) , cod. proc. pen., si deducono contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza con riferimento all'apparato motivazionale relativo alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 8., comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (motivo n.
1) ed in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (motivo n. 2). Con il terzo motivo, infine, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si deduce l'omessa motivazione in merito alla disposta confisca del telefono.
3. Come emerge dalla comunicazione dell'istituto penitenziario nel quale l'imputato è ristretto, Nedad Jerotijevic, con dichiarazione personalmente resa all'ufficio matricola il 14 marzo 2022, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione in esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile ex art. 591 cod. proc. pen., per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il ricorrente, con dichiarazione personale, rinunciato a coltivare l'impugnazione. Essendo comunque stata la Corte Suprema impegnata a causa dell'iniziativa del ricorrente, alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deorSo in Roma il 13 aprile 2022 Il C gliei e Il Pre t