Sentenza — n. 21076/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Giudice di pace di Viggiano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha condannato Paolo Mauriello per il reato di cui all'art. 590 cod. pen., in fattispecie caratterizzata dall'aver il proprio cane morso Antonio Siniscalchi (costituitosi parte civile) procurandogli lesioni personali lievi. Con la medesima sentenza è stato altresì condannato il citato Siniscalchi per il reato di c:ui all'art. 590 cod. pen., in fattispecie verificatasi nel medesimo contesto spazio-temporale e caratterizzata dall'aver il proprio cane morso Carmine Mauriello (figlio di Paolo Mauriello), procurandogli lesioni personali lievi (costituitosi parte civile).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 590 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 82 cod. proc. pen; Sentenza — n. 21076/2022 — snpen · Corte di Cassazione: b) e e), cod. proc. pen., Siniscalchi deduce erronea applicazione della legge penale nonché carenza assoluta di motivazione in ordine all'obbligo di custodia dell'animale, all'esistenza delle lesioni personali oltre che omessa pronuncia in merito alla domanda di risarcimento dei danni.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MAURIELLO PAOLO nato a ROTONDA il 10/10/1964 SINISCALCHI ANTONIO nato a GRUMENTO NOVA il 02/03/1952 avverso la sentenza del 09/11/2021 del GIUDICE DI PACE di VIGGIANO; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice di pace di Viggiano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha condannato Paolo Mauriello per il reato di cui all'art. 590 cod. pen., in fattispecie caratterizzata dall'aver il proprio cane morso Antonio Siniscalchi (costituitosi parte civile) procurandogli lesioni personali lievi. Con la medesima sentenza è stato altresì condannato il citato Siniscalchi per il reato di c:ui all'art. 590 cod. pen., in fattispecie verificatasi nel medesimo contesto spazio-temporale e caratterizzata dall'aver il proprio cane morso Carmine Mauriello (figlio di Paolo Mauriello), procurandogli lesioni personali lievi (costituitosi parte civile).
2. Avverso la prefata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia, sia Paolo Mauriello sia Antonio Siniscalchi, articolando, rispettivamente, quattro e tre motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, cisp. att./coord./trans. cod. proc. pen. 2.1. Con i quattro motivi di ricorso, sostanzialmente in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., Mauriello deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 40 e 41 c.p. oltre che dell'art. 590 cod. pen., anche in termini di omesso riconoscimento della maggiore responsabilità di Siniscalchi ai fini della determinazione e quantificazione della pena. 2.2. Con i tre motivi di ricorso, sostanzialmente in relazione all'art. 606, comma 1, lett.
b) e e), cod. proc. pen., Siniscalchi deduce erronea applicazione della legge penale nonché carenza assoluta di motivazione in ordine all'obbligo di custodia dell'animale, all'esistenza delle lesioni personali oltre che omessa pronuncia in merito alla domanda di risarcimento dei danni.
3. Tramite l'Ufficio del giudice di pace di Viggiano, è pervenuta documentazione relative alla remissione delle querele sporte con riferimento alle fattispecie di cui innanzi, con relative reciproche accettazioni da parte di Paolo Mauriello e Antonio Siniscalchi. Contestualmente, Siniscalchi e Carmine Mauriello hanno revocato le rispettive costituzioni di parte civile «rinunziando conseguentemente a qualsiasi reciproca pretesa risarcitoria e/o di pagamento (da parte del Siniscalchi Antonio anche nei confronti di Mauriello Paolo), con compensazione integrale delle spese e con irripetibilità di quelle ... da ciascuno anticipate».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Essendo state acquisite agli atti, come meglio specificato in sede di ricostruzione dei fatti, valide e rituali remissioni di querela, con riferimento alle fattispecie di cui alle imputazioni, e le successive accettazioni delle stesse, i reati di cui all'imputazione, procedibili a querela, sono pertanto estinti, non emergendo, da un'analisi della sentenza di merito, elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento di entrambi gli imputati ex art. 129 cod. proc. pen. In forza dell'accorcio raggiunto dalle parti è intervenuta la revoca di costituzione di parte civile da parte di Mauriello e di Siniscalchi (ex art. 82 cod. proc. pen.), con conseguente impossibilità di conoscere delle spese e dei danni che l'intervento delle parti civili hanno cagionato agli imputati.
2. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per remissione di querela, e la compensazione tra le parti delle spese rispettivamente sostenute per questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per remissione di querela. Compensa tra le parti le spese rispettivamente sostenute per questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 13 aprile 2022 I glier so e Il Pre :lite Salvato - eovere DEPOSITATO IN