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Sentenza — n. 20156/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20156/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20156/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 1° marzo 2021 la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha dichiarato inammissibile l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di Sudahan Nuredin con atto depositato il 15 luglio 2020. Tale istanza era stata formulata per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione a misura privativa della libertà personale per complessivi 222 giorni, dal 9 giugno 2017 al 15 febbraio 2018 (dal 9 giugno al 14 ottobre 2017 in carcere; dal 15 ottobre 2017 al 15 febbraio 2018 agli arresti domiciliari). La Corte territoriale ha ritenuto che l'istanza fosse tardiva. Ha sottolineato che Sudahan Nuredin è stato assolto dal G.i.p. presso il Tribunale di Taranto con sentenza del 15 febbraio 2018 che è stata impugnata per i soli effetti civili e in relazione ad un reato del quale Sudahan Nuredin non era imputato. Ha sostenuto, quindi, che tale sentenza era diventata irrevocabile, nei confronti di tutti gli imputati, compreso Sudahan Nuredin, il 3 marzo 2018.

Regesto Legislator

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art. 314 cod. proc. pen, art. 315 cod. proc. pen; Sentenza — n. 20156/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'Avvocatura dello Stato, che non si era costituita nel giudizio di fronte alla Corte di appello, con memoria depositata in data 11 aprile 2022 ha chiesto che il ricorso fosse respinto senza però argomentare sulla tardività dell'istanza, bensì sulla esistenza di cause ostative al riconoscimento della riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., questioni non affrontate nel provvedimento impugnato e, di conseguenza, neppure nei motivi di ricorso.

Parole chiave

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restituzione del termine ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo ripristino dello statuto di rifugiato durata del successo d'integrazione riduzione della pena sanatoria del vizio procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 314 cod. proc. pen
Il difensore di Sudahan Nuredin ha proposto ricorso contro l'ordinanza del 1° marzo 2021 lamentando errata applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen.
art. 315 cod. proc. pen
e il termine previsto dall'art. 315 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NUREDIN SUDAHAN nato il 13/04/1978 avverso l'ordinanza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 1° marzo 2021 la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha dichiarato inammissibile l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di Sudahan Nuredin con atto depositato il 15 luglio 2020. Tale istanza era stata formulata per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione a misura privativa della libertà personale per complessivi 222 giorni, dal 9 giugno 2017 al 15 febbraio 2018 (dal 9 giugno al 14 ottobre 2017 in carcere; dal 15 ottobre 2017 al 15 febbraio 2018 agli arresti domiciliari). La Corte territoriale ha ritenuto che l'istanza fosse tardiva. Ha sottolineato che Sudahan Nuredin è stato assolto dal G.i.p. presso il Tribunale di Taranto con sentenza del 15 febbraio 2018 che è stata impugnata per i soli effetti civili e in relazione ad un reato del quale Sudahan Nuredin non era imputato. Ha sostenuto, quindi, che tale sentenza era diventata irrevocabile, nei confronti di tutti gli imputati, compreso Sudahan Nuredin, il 3 marzo 2018.

2. Come risulta dagli atti, la misura cautelare era stata disposta nei confronti di Sudahan Nuredin: - per violazione degli artt. 110, 56 cod. pen. e degli artt. 3 n. 5 e 4 n. 1 legge 20 febbraio 1958 n. 76: - per violazione degli artt. 110, 605 e 61 n. 2 cod. pen. Nel medesimo procedimento erano stati attinti da misura cautelare anche Kemal Nuredin e Mihaela Cristina Bacu, cui era stato contestato, oltre ai reati sopra indicati (in ipotesi accusatoria commessi in concorso con Sudahan Nuredin fino al 17 maggio 2017), anche il reato di cui agli artt. 110, 56, 629 comma 2 cod. pen., commesso in Taranto il 14 maggio 2017 in danno di Madalina Anichitoaei, reato al quale Sudahan Nuredin non era accusato di aver concorso.

Tutti gli imputati sono stati assolti dalle imputazioni loro rispettivamente ascritte il 15 febbraio 2018 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto all'esito di giudizio abbreviato. Madalina Anichitoaei si è costituita parte civile in giudizio con riferimento all'imputazione di cui agli artt. 110, 56, 629 comma 2 cod. pen. ascritta a Kemal Nuredin e Mihaela Cristina Bacu. La sentenza di assoluzione è stata impugnata, ai soli effetti civili, dalla parte civile Madalina Anichitoaei. L'impugnazione era riferita, dunque, al solo reato di cui agli artt. 110, 56, 629 comma 2 cod. pen. ascritto a Kemal Nuredin e Mihaela Cristina Bacu.

Tuttavia, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha disposto la citazione a giudizio di tutti gli imputati. {\ Il 18 novembre 2019 l'appello proposto dalla parte civile è stato accolto. La Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado: ha dichiarato Kemal Nuredin e Mihaela Cristina Bacu responsabili ai soli fini civili del reato di cui agli artt. 110, 56, 629 comma 2 cod. pen. commesso in Taranto il 14 maggio 2017 in danno di Madalina Anichitoaei; li ha condannati al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, al risarcimento dei danni in favore della parte civile appellante e alla rifusione delle spese dalla stessa sostenute.

Nel resto, la sentenza impugnata è stata confermata. La sentenza del 18 novembre 2019 è divenuta irrevocabile il 6 giugno 2020 e, con atto depositato il 15 luglio 2020, il difensore di Sudahan Nuredin ha proposto istanza di riparazione per ingiusta detenzione.

3. Il difensore di Sudahan Nuredin ha proposto ricorso contro l'ordinanza del 1° marzo 2021 lamentando errata applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. Il ricorrente osserva: - che sulla sentenza pronunciata in data 15 febbraio 2018 non è mai stata apposta una annotazione che attestasse il passaggio in giudicato parziale; - che Sudahan Nuredin è stato citato nel giudizio di appello e il difensore ha concluso anche con riferimento alla sua posizione; - che la sentenza della Corte di appello del 18 novembre 2019, non si è limitata a dichiarare Kemal Nuredin e Mihaela Cristina Bacu responsabili ai soli fini civili del reato di cui agli artt. 110, 56, 629 comma 2 cod. pen. commesso in Taranto il 14 maggio 2017 in danno di Madalina Anichitoaei; ha anche «confermato nel resto» la sentenza emessa dal G.i.p. Rileva, inoltre, che, essendo pendente un giudizio di appello nel quale anche Sudahan Nuredin era stato citato, sarebbe stato impossibile ottenere una attestazione di parziale irrevocabilità della sentenza del G.i.p. e il termine previsto dall'art. 315 cod. proc. pen. non può essere fatto decorrere da una irrevocabilità mai dichiarata.

4. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta sostenendo che l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione sarebbe inammissibile essendo stata proposta da un difensore cui non era stata conferita la necessaria procura speciale.

5. L'Avvocatura dello Stato, che non si era costituita nel giudizio di fronte alla Corte di appello, con memoria depositata in data 11 aprile 2022 ha chiesto che il ricorso fosse respinto senza però argomentare sulla tardività dell'istanza, bensì sulla esistenza di cause ostative al riconoscimento della riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., questioni non affrontate nel provvedimento impugnato e, di conseguenza, neppure nei motivi di ricorso.

6. Si deve preliminarmente osservare che Sudahan Nuredin ha conferito procura speciale al proprio difensore di fiducia ai fini della proposizione dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione e tale procura compare in calce all'istanza, che è stata, dunque, ritualmente proposta. Ciò consente di procedere all'esame dei motivi di ricorso.

7. Il ricorso è infondato. La sentenza assolutoria pronunciata dal G.i.p. presso il Tribunale di Taranto il 15 febbraio 2018, infatti, risulta essere stata impugnata soltanto dalla parte civile e la giurisprudenza è concorde nel ritenere che l'impugnazione ai soli fini civili non impedisca l'irrevocabilità della sentenza penale atteso che l'esito favorevole dell'azione civile non potrebbe comunque influire sulla declaratoria di responsabilità penale dell'imputato (Sez. 4, n. 26427 del 23/04/2009, Accetta, Rv. 244502; Sez. 4, n. 40121 del 29/09/2005, Cormio, Rv. 232453; Sez. 4, n. 43712 del 08/10/2003, Rv. 226417).

8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla deve essere liquidato in favore dell'Avvocatura dello Stato che ha depositato una memoria scritta non pertinente alle ragioni del ricorso e non ha fornito quindi alcun contributo alla decisione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 5 maggio 2022 Il Conigliere