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Sentenza — n. 20154/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20154/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20154/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 15.12.2021 il G.i.p. del Tribunale di Padova non ha convalidato l'arresto di Houam Abderrahman, colto nella flagranza del delitto di detenzione al fine di spaccio, in concorso e previo accordo con la moglie, di gr. 1,55 lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisi in n. 4 involucri, pur avendo ritenuto nella parte motiva dell'ordinanza che il provvedimento restrittivo era stato eseguito nei casi consentiti dalla legge rientrando tra le fattispecie di cui all'art. 380, comma 2, lett.

Regesto Legislator

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art. 389 comma 1 cod. proc. pen; Sentenza — n. 20154/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Padova, lamentando il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. Ha dedotto che, pur evidenziandosi che l'arresto è stato eseguito nei casi previsti dalla legge, il giudice ha poi concluso nel dispositivo dell'ordinanza per la non convalida dell'arresto.

Parole chiave

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convalida del sequestro detenzione di stupefacenti motivi di cassazione impugnazione della cancellazione revoca della sospensione condizionale abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 389 comma 1 cod. proc. pen
e comunque fuori dai casi di cui all'art. 389 comma 1 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PADOVAnel procedimento a carico di: HOUAM ABDERRAHMAN nato il 26/09/1989 avverso l'ordinanza del 15/12/2021 del GIP TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15.12.2021 il G.i.p. del Tribunale di Padova non ha convalidato l'arresto di Houam Abderrahman, colto nella flagranza del delitto di detenzione al fine di spaccio, in concorso e previo accordo con la moglie, di gr. 1,55 lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisi in n. 4 involucri, pur avendo ritenuto nella parte motiva dell'ordinanza che il provvedimento restrittivo era stato eseguito nei casi consentiti dalla legge rientrando tra le fattispecie di cui all'art. 380, comma 2, lett.

h) cod.proc.pen. e comunque fuori dai casi di cui all'art. 389 comma 1 cod. proc. pen.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Padova, lamentando il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. Ha dedotto che, pur evidenziandosi che l'arresto è stato eseguito nei casi previsti dalla legge, il giudice ha poi concluso nel dispositivo dell'ordinanza per la non convalida dell'arresto.

3. Il Procuratore Generale in sede, ha presentato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1.11 motivo è fondato. Va premesso che in tema di arresto in flagranza, il giudice della convalida deve limitarsi alla verifica della sussistenza dei presupposti legali per l'arresto e dell'uso ragionevole dei poteri da parte della polizia giudiziaria, alla quale è istituzionalmente attribuita una sfera discrezionale nell'apprezzamento dei medesimi, in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l'apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito) (Sez. 6, n. 25625 del 12/04/2012, Rv. 253022;

Sez. 6, n. 8341 del 12/2/2015, Rv. 262502). Il giudice della convalida, dunque, non può sovrapporre una propria autonoma interpretazione di elementi oggettivi evidenziati nel verbale di arresto (Sez. 6, n. 5048 del 27/11/2012; Sez. 6, n. 21172 del 28/03/2007) e ove ritenga che la P.G. abbia ecceduto dalla discrezionalità concessale, deve fornire in proposito adeguata motivazione. < Orbene, nella specie l'ordinanza impugnata manifesta una evidente contraddizione laddove prima afferma nella parte motiva la sussistenza dei presupposti per il provvedimento restrittivo eseguito nei casi consentiti dalla legge, come del resto emergenti dalle circostanze in cui l'arresto è avvenuto, e successivamente nel dispositivo ne rigetta la convalida.

L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio, sul rilievo che il ricorso ha ad oggetto una fase del procedimento ormai perenta e concerne esclusivamente la valutazione circa la correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, ragioni per le quali l'eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici (Sez. 5, n. 21183 del 27.10.2016 dep. 2017, Vattimo, Rv. 270042).

P.Q.M.

annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere stato l'arresto legittimamente eseguito. Così deciso il 3 maggio 2022 Il Consig tensore Il Presidente Marina PatrIzia Piccrfflli DEPOSITATO IN