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Sentenza — n. 20042/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20042/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20042/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Gip del Tribunale di Brescia, su richiesta dell'imputato, cui ha prestato consenso il Pubblico Ministero, ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. a Rusnac Iaroslav la pena di mesi due di arresto ed euro 1.000 di ammenda in relazione al reato di cui all'art.186, comma 2 lett. c) e 2 sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, pena sostituita in 128 ore di lavori di pubblica utilità da svolgere presso il Comune di Pian Camuno.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, artt. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 20042/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. a Rusnac Iaroslav la pena di mesi due di arresto ed euro 1.000 di ammenda in relazione al reato di cui all'art.186, comma 2 lett. c) e 2 sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, pena sostituita in 128 ore di lavori di pubblica utilità da svolgere presso il Comune di Pian Camuno.

Parole chiave

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sanzione sostitutiva commutazione della pena riesame dell'entità pena riduzione della multa guida in stato di ebbrezza qualificata attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Il Gip del Tribunale di Brescia, su richiesta dell'imputato, cui ha prestato consenso il Pubblico Ministero, ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen.
artt. 444 cod. proc. pen
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Corte di Appello di Brescia denunciando con un unico motivo la violazione di legge in relazione agli artt. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: RUSNAC IAROSLAV nato il 01/05/1979 avverso la sentenza del 16/09/2021 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Il Gip del Tribunale di Brescia, su richiesta dell'imputato, cui ha prestato consenso il Pubblico Ministero, ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. a Rusnac Iaroslav la pena di mesi due di arresto ed euro 1.000 di ammenda in relazione al reato di cui all'art.186, comma 2 lett.

c) e 2 sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, pena sostituita in 128 ore di lavori di pubblica utilità da svolgere presso il Comune di Pian Camuno.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Corte di Appello di Brescia denunciando con un unico motivo la violazione di legge in relazione agli artt. 444 cod. proc. pen. e 186 comma 2 lett.

c) e 2 sexies d.lgs. n. 285 del 1992 nella parte in cui la sentenza ha applicato una pena principale illegale per difetto e conseguentemente ha determinato erroneamente la durata del lavoro di pubblica utilità atteso che, a fronte di una pena base coerente con i limiti minimi edittali del reato di guida in stato di ebbrezza, correttamente aumentata per l'aggravante e diminuita per le attenuanti generiche, la diminuzione per il rito ha comportato invece una diminuzione della metà della pena detentiva.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Il ricorso è fondato in quanto, in relazione al motivo di ricorso concernente la misura della pena applicata, si verte in ipotesi di illegalità della sanzione, sia in termini quantitativi assoluti, sia in relazione alle riduzioni apportate per la scelta del rito, e pertanto si ricade nella ipotesi di ricorribilità della sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art.448, comma 2 bis, cod.proc.pen. Invero, la pena applicata dal Gip del Tribunale di Brescia, recependo l'accordo delle parti, pari a mesi due di arresto ed euro 1.000 di ammenda, al netto della riduzione operata ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen. pecca in difetto in quanto la riduzione per la scelta del rito non può eccedere il terzo con conseguente incidenza sulla durata del lavoro di pubblica utilità. In conclusione la sentenza va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Brescia per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza e trasmette gli atti per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia, Ufficio Gip, in diversa composizione. Così deci o il 4 maggio 2022 Il Consi ensore Il Presidente Marin DEPOSITATOINCAWELLERIAoggi, 3 HAG 2Q22 FUNXIWIRI