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Sentenza — n. 20041/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20041/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20041/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 14.10.2021 il Gup del Tribunale di Como, dopo che in sede di opposizione a decreto penale di condanna emesso in relazione al reato di cui all'art. 186 comma 2, lett. c), 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, Yachou Omar, era stato ammesso alla messa alla prova, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo essendo il reato estinto per esito positivo della stessa. Visto l'art. 224 C.d.S. ha disposto altresì la trasmissione degli atti al Prefetto "per la applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida".

Regesto Legislator

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art. 168-ter cod. pen; Sentenza — n. 20041/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo lamenta ex art. 606 lett.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente guida in stato di ebbrezza qualificata esame d'idoneità alla guida abbandono del procedimento per infrazione stradale corsa di controllo divieto di condurre

Disposizioni normative citate

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art. 168-ter cod. pen
Va premesso che è principio consolidato nella giurisprudenza della Corte quello secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: YACHOU OMAR nato il 13/04/1996 avverso la sentenza del 14/10/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 14.10.2021 il Gup del Tribunale di Como, dopo che in sede di opposizione a decreto penale di condanna emesso in relazione al reato di cui all'art. 186 comma 2, lett. c), 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, Yachou Omar, era stato ammesso alla messa alla prova, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo essendo il reato estinto per esito positivo della stessa. Visto l'art. 224 C.d.S. ha disposto altresì la trasmissione degli atti al Prefetto "per la applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida".

2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo lamenta ex art. 606 lett.

a) cod. proc. pen. l'inosservanza della legge penale sotto il profilo della violazione del disposto di cui agli artt. 168 ter, comma 2, secondo periodo, cod. pen.; 224, comma 3, d.lgs. n. 285 del 1992; inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità sotto il profilo della violazione del disposto di cui all'art. 224, comma 3, e 222, comma 1, d.lgs. n. 285 del 1992; esercizio da parte del giudice penale di una potestà riservata dalla legge ad un organo amministrativo. Deduce che nella sentenza impugnata il giudice, anziché limitarsi ad ordinare la trasmissione della sentenza al Prefetto, ha travalicato la potestà riservata a quest'ultimo stabilendo l'applicazione della revoca della patente di guida. Con il secondo motivo di ricorso lamenta ex art. 606 lett.

e) cod. proc. pen. la contraddittorietà della motivazione atteso che il giudice, pur dando atto nella sentenza della propria incompetenza per l'applicazione della sanzione accessoria amministrativa, nel dispositivo dispone "la trasmissione degli atti al Prefetto per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida". Con il terzo motivo di ricorso ex art. 606 lett.

b) cod. proc. pen. lamenta l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge. Deduce che in relazione ai reati contestati la sanzione accessoria è quella della sospensione della patente di guida.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1.Le censure proposte, da esaminarsi congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione, sono fondate. Va premesso che è principio consolidato nella giurisprudenza della Corte quello secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma 3, d.lgs. n. 285 del 1992, in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dell'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8- bis, d.lgs. n. 285 del 1992, la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria (Sez. 6, n. 29796 del 25.5.2017, Feraboli, Rv. 270348;

Sez. 4, n. 39107 dell'8.7.2016, Rossini, Rv. 267608). Ciò premesso, dalla lettura della sentenza impugnata si evince che il giudice, pur richiamando nella parte motiva detta giurisprudenza, tuttavia, nel dispositivo ha disposto la trasmissione degli atti al Prefetto per la applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla parte in cui dispone la trasmissione degli atti al Prefetto per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente disponendo la trasmissione degli atti al Prefetto per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla parte in cui "dispone la trasmissione degli atti al Prefetto per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida" che elimina. Conseguentemente dispone trasmettersi gli atti al Prefetto di Como per quanto di competenza. Così deciso il 4 maggio 2022 Il Consigl Estensore • sUPIV-",, IL PRESIDENTE /. (<, 4 Marin # onatella F rr ti ,_. iì e f DEPOSITATI:M . 09