Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 20031/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls first-instance judgment for imposing a penalty below statutory minimums and omitting mandatory license revocation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20031/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore Generale successfully appealed the first-instance conviction, arguing the sentence was below the statutory minimum and omitted mandatory license revocation. The court found the lower court erred by sentencing Hmouza Khalid to six months of arrest and 2,000 euros instead of the required doubled minimums for causing an accident with high alcohol levels. Consequently, the judgment was annulled and remanded for a new trial to ensure the correct legal penalties are applied.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 186 comma 2 lett. c) e 2 bis d.lgs. n. 285/1992; When a traffic offense involves an alcohol level exceeding 1.5 g/l and causes an accident, the statutory minimum penalty is doubled, and license revocation is mandatory; a sentence below these thresholds or omitting the accessory sanction constitutes a ground for cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
alcohol driving offense statutory minimum penalty license revocation sanction accident causation cassation annulment remand for retrial doubled sentencing guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 186 comma 2 lett. c) e 2 bis d.lgs. n. 285/1992
Con sentenza con motivazione contestuale emessa in data 31.5.2018 il Tribunale di Firenze in composizione monocratica ha dichiarato Hmouza Khalid colpevole del reato di cui all'art. 186 comma 2 lett.
Art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
285 del 1992 (art. 606 lett.
Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
285 del 1992 (art. 606 lett.
Art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
Con il secondo deduce la nullità della sentenza (art. 125 comma 3 cod. proc. pen.).
Art. 483 cod. pen.
Ed, invero, il giudice non si è pronunciato in ordine al reato di cui al capo b) del decreto di citazione, ovvero in ordine al reato di cui all'art. 483 cod. pen. in relazione all'art.
Art. 76 della I. 28 dicembre 2000 n. 445
in relazione all'art. 76 della I. 28 dicembre 2000 n. 445.
art. 125 comma 3 cod. proc. pen
Con il secondo deduce la nullità della sentenza (art. 125 comma 3 cod. proc. pen.).
art. 483 cod. pen
Ed, invero, il giudice non si è pronunciato in ordine al reato di cui al capo b) del decreto di citazione, ovvero in ordine al reato di cui all'art. 483 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZEnel procedimento a carico di: HMOUZA KHALID nato il 18/05/1980 avverso la sentenza del 31/05/2018 del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza con motivazione contestuale emessa in data 31.5.2018 il Tribunale di Firenze in composizione monocratica ha dichiarato Hmouza Khalid colpevole del reato di cui all'art. 186 comma 2 lett.

c) e 2 bis d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e lo ha condannato alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 2000,00 di ammenda.

2. Avverso detta pronuncia il Procuratore generale di Firenze ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo lamenta la erronea applicazione dell'art. 186 comma 2, lett.

c) e 2 bis d.lgs. n. 285 del 1992 (art. 606 lett.

b) cod. proc. pen) per avere il giudice di primo grado irrogato una pena errata poiché la stessa non poteva essere inferiore ad un anno di arresto ed Euro 3000,00 di ammenda, considerati l'entità del tasso alcolemico e la causazione di un sinistro. Inoltre il giudice ha omesso di applicare la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida che consegue obbligatoriamente alla condanna per il reato de quo. Con il secondo deduce la nullità della sentenza (art. 125 comma 3 cod. proc. pen.). Mancanza di motivazione (art. 606 lett.

e) cod. proc. pen.) e comunque abnormità della sentenza stessa avendo il giudice omesso completamente di pronunciarsi e di motivare in ordine al reato di cui al capo b) dell'imputazione.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1.La prima censura è fondata. Ed invero il giudice ha irrogato una pena inferiore al minimo edittale, poiché per l'ipotesi di tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), l'art. 186, comma 2, lettera c), d.lgs. n. 285 del 1992 prevede la pena dell'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e dell'arresto da sei mesi ad un anno, e in caso di incidente stradale, le sanzioni sono raddoppiate. Conseguentemente la pena di sei mesi di arresto e 2000 euro di ammenda è inferiore al minimo edittale. Inoltre non ha disposto la sanzione accessoria della revoca della patente di guida come previsto dall'art. 186, comma 2 bis, d.lgs. n. 285 del 1992. 2 t A 2.2.Fondata è anche la seconda censura. Ed, invero, il giudice non si è pronunciato in ordine al reato di cui al capo b) del decreto di citazione, ovvero in ordine al reato di cui all'art. 483 cod. pen. in relazione all'art. 76 della I. 28 dicembre 2000 n. 445. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Firenze.

P.Q.M.

Annulla l'impugnata sentenza e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze, altra sezione. Così deciso il 4 maggio 2022 Il Consi e estensore Marina DEPOGITATOIN CANCELLENA oggi. ....... _ ........... Q ?`" D• FUNZONARIO GIUDIZIARIO ....... ci, e w , cr, e IL FUNZIONA p GI