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Sentenza — n. 19611/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19611/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19611/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 15 settembre 2020 la Corte d'Appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona, con cui Sergio Enrico è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 187, comma 8 C.d.S. per avere condotto una autovettura, mantenendo una condotta di guida connotata da repentini cambi di direzione, rifiutando di sottoporsi al controllo dello stato di alterazione da stupefacenti.

Regesto Legislator

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art. 530 cod. proc. pen; Sentenza — n. 19611/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Né emerge che sia stato dato all'imputato alcun avviso sulle conseguenze del rifiuto di cui all'art. 187, comma 8 C.d.S..

Parole chiave

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reato grave di stupefacenti prescrizione di controllo dipendenza da sostanze ritardo ingiustificato dell'azione penale perdita di padronanza reati seriali

Disposizioni normative citate

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art. 530 cod. proc. pen
Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 530 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SERGIO ENRICO nato a BRINDISI il 04/05/1994 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 settembre 2020 la Corte d'Appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona, con cui Sergio Enrico è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 187, comma 8 C.d.S. per avere condotto una autovettura, mantenendo una condotta di guida connotata da repentini cambi di direzione, rifiutando di sottoporsi al controllo dello stato di alterazione da stupefacenti.

2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, affidandolo due motivi di impugnazione Con il primo motivo fa valere l'erronea applicazione della legge processuale e della legge penale, per non avere la Corte territoriale pronunciato l'estinzione del reato per prescrizione, ex artt. 157 e 161 cod. proc. pen., nonostante il fatto costituente reato risalisse al 16 agosto 2015 e la sentenza sia stata pronunciata il 15 settembre 2020, in assenza di sospensioni processuali nei due gradi di giudizio ed in assenza dell'operatività della sospensione di cui all'art. 83, comma 2 del d.l. 18/2020, conv. con mod. dalla I. 27/2020. Ricorda che l'appello è stato proposto in data 7 maggio 2018 e che il decreto di citazione in giudizio è stato emesso il 1" luglio 2020, con conseguente inapplicabilità della normativa sull'emergenza sanitaria Covid-19.

3. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 530 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione. Assume che dall'istruttoria dibattimentale non è emersa la responsabilità dell'imputato e che le versioni fornite dal M.Ilo Ombra e dall'imputato divergono in modo sostanziale. Il primo ha infatti affermato di avere constatato la difficoltà di Sergio Enrico ad esternare in maniera fluida, repentini cambi di umore e presenza di midriasi, mentre il secondo ha sostenuto che, al momento del controllo, egli era lucido e che aveva ammesso di avere fatto uso di sostanza stupefacente due giorni prima, ammettendo che lo zaino, nel quale si trovavano delle cartine da sigarette ed una piccola scatola, contenente residui di marijuana, era di sua proprietà.

Anche la circostanza relativa alla telefonata con il padre, che, secondo il testimone, si sarebbe disinteressato del figlio, è stata contraddetta dall'imputato, sicché in assenza di altri riscontri non vi è ragione di attribuire maggior credibilità alla narrazione del M.Ilo Ombra. Né può attribuirsi alcun valore ammissivo alla sottoscrizione del verbale, trattandosi di mera formalità. Infine, dal verbale, prodotto agli atti, risulta che il controllo durò venti minuti, difformemente da quanto dichiarato dal teste, che ha riferito che le operazioni durarono un'ora, a causa delle condizioni di assenza di lucidità di Sergio Enrico, il che elide l'attendibilità del M.Ilo Ombra.

Né emerge che sia stato dato all'imputato alcun avviso sulle conseguenze del rifiuto di cui all'art. 187, comma 8 C.d.S..

4. Con il terzo motivo si duole della falsa applicazione degli artt. 133 e 62 bis cod. pen., avendo la Corte territoriale omesso di giustificare adeguatamente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, infliggendo, peraltro, una pena eccessiva, stante la giovanissima età dell'imputato (21 anni) e la sua i ncensu ratezza.

5. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.I 137/2020 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento ed il reato deve essere dichiarato estinto per prescrizione.

2. Invero, risulta dalla consultazione del fascicolo processuale che nel corso del procedimento di primo e secondo grado non è intervenuta nessuna sospensione del termine prescrizionale, mentre l'appello è stato proposto in data 7 maggio 2018 ed il decreto di citazione per il giudizio è stato emesso il 1^ luglio 2020. Sul punto questa Corte‘ ritenuto che "La sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che la sospensione della prescrizione prevista dalla disciplina emergenziale non operi nella fase intercorrente tra il deposito dell'impugnazione avverso la sentenza di primo grado, e l'emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello)". (Sez. 5, Sentenza n. 2647 del 29/09/2021, dep. 24/01/2022, Fava, Rv. 282431).

3. La sentenza deve, dunque, essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, alla data del 16 agosto 2020. A ciò consegue la revoca della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, disponendosi, altresì, la trasmissione di copia degli atti al Prefetto di Ancona per quanto di competenza ex art. 224 comma 3 C.d.S.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Revoca la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e dispone trasmettersi copia degli atti al Prefetto di Ancona per quanto di competenza ex art. 224 comma 3 C.d.S. Così deciso 12/04/2022 Il Con "gliere estensore Il Pre