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Sentenza — n. 19609/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19609/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19609/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Jawla Lamin impugna la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la condanna dell'imputato in relazione al reato di cessione di una dose di marijuana ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, nella parte in cui ha concesso il rilascio del nulla osta ex art. 86, comma 3, d.P.R. 309/90, preordinato ad un potere amministrativo del Prefetto non più esercitabile, in quanto estintosi per effetto della citazione a giudizio del prevenuto.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 19609/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/90, nella parte in cui ha concesso il rilascio del nulla osta ex art. 86, comma 3, d.P.R. 309/90, preordinato ad un potere amministrativo del Prefetto non più esercitabile, in quanto estintosi per effetto della citazione a giudizio del prevenuto.

Parole chiave

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espulsione giudiziaria licenziamento amministrativo esenzione dalla pena revoca della licenza condurre revoca dell'atto amministrativo sospensione dell'allontanamento
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: JAWLA LAMIN nato a MONROVIA( LIBERIA) il 14/04/1987 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG; 7/7-.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Jawla Lamin impugna la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la condanna dell'imputato in relazione al reato di cessione di una dose di marijuana ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, nella parte in cui ha concesso il rilascio del nulla osta ex art. 86, comma 3, d.P.R. 309/90, preordinato ad un potere amministrativo del Prefetto non più esercitabile, in quanto estintosi per effetto della citazione a giudizio del prevenuto.

2. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla concessione del nulla osta all'espulsione.

3. Il ricorso è fondato, sulla scorta di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 86 cit. e del condivisibile orientamento giurisprudenziale, secondo cui l'espulsione dello straniero condannato, prevista dai primi due commi dell'art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è collegata ad una pronuncia di condanna dell'autorità giudiziaria mentre l'espulsione immediata di cui al terzo comma del detto articolo ha natura giuridica di provvedimento amministrativo, in base a un potere esercitato solo prima che si pervenga a una pronuncia giurisdizionale. Pertanto, qualora il soggetto colto in flagranza di uno dei delitti previsti dall'art. 73 commi primo, secondo e quinto d.P.R. 1990, n. 309, anziché essere espulso immediatamente dal Prefetto, sia stato citato a comparire dinanzi all'autorità giudiziaria, il potere amministrativo non è più esercitabile perché estintosi proprio per effetto della "vocatio in ius" (Sez. 4, n. 42841 del 02/10/2008, Rv. 241334 - 01).

4. Conseguentemente, nel caso di specie, non essendo più esercitabile il suddetto potere amministrativo, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nella parte in cui concede il nulla osta all'espulsione ex art. 86, comma 3, d.P.R. 309/90, trattandosi di statuizione illegittima che va eliminata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione costituita dal nulla osta all'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato; statuizione che elimina. Così deciso il 6 aprile 2022 Il Consigr re estensore Il Presld.nte Aie dro Ranaldi Salvatore vere DEPOSITATO IN CANC