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Ordinanza — n. 19292/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian appeal court dismisses appeal for driving offense due to improper signature and lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19292/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because it was personally signed by the appellant rather than his lawyer, violating procedural requirements. Additionally, the appeal was deemed too generic and failed to cite specific grounds for non-punibility as required by law. Consequently, the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal must be signed by a defense counsel and must specify precise grounds; otherwise, it is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal personal signature defense counsel requirement generic appeal procedural violation court costs non-punibility grounds guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Esso risulta, in primo luogo, inammissibile essendo stato personalmente sottoscritto dall'interessato e non dal suo difensore, in contrasto con quanto stabilito espressamente dall'art. 613, comma 1, cod.proc.pen.
Art. 63 della legge 23 giugno 2017, n. 103
così come modificato dall'art. 63 della legge 23 giugno 2017, n. 103 (disposizione, quest'ultima, entrata in vigore il 3 agosto 2017).
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
599-bis cod.proc.pen., risulta inammissibile, perché affatto generico, nonché presentato in violazione del disposto di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla citata legge n.
legge n. 103/2017
Il ricorso - proposto in epoca largamente successiva all'entrata in vigore della legge n. 103/2017 - é inammissibile per plurime ragioni.
art. 599-bis cod.proc.pen
Gennaro Maiello, con atto personalmente sottoscritto, ricorre avverso la sentenza con la quale in data 2 ottobre 2019 la Corte d'appello di Napoli ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta delle parti ex art. 599-bis cod.proc.pen.
art. 589-bis cod.pen
dall'art. 589-bis cod.pen., aggravato dall'avero commesso il fatto essendo sprovvisto della patente di guida.

Giurisprudenza citata

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sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIELLO GENNARO nato a NAPOLI il 19/09/1996 avverso la sentenza del 02/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Gennaro Maiello, con atto personalmente sottoscritto, ricorre avverso la sentenza con la quale in data 2 ottobre 2019 la Corte d'appello di Napoli ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta delle parti ex art. 599-bis cod.proc.pen. in relazione a reato p. e p. dall'art. 589-bis cod.pen., aggravato dall'avero commesso il fatto essendo sprovvisto della patente di guida.

2. Il ricorso consta di un singolo motivo, con il quale l'esponente lamenta vizio di motivazione in riferimento alla mancata verifica di cause di non punibilità ex art.129 cod. proc. pen..

3. Il ricorso - proposto in epoca largamente successiva all'entrata in vigore della legge n. 103/2017 - é inammissibile per plurime ragioni.

4. Esso risulta, in primo luogo, inammissibile essendo stato personalmente sottoscritto dall'interessato e non dal suo difensore, in contrasto con quanto stabilito espressamente dall'art. 613, comma 1, cod.proc.pen. così come modificato dall'art. 63 della legge 23 giugno 2017, n. 103 (disposizione, quest'ultima, entrata in vigore il 3 agosto 2017).

5. Anche sotto altro profilo, del resto, il ricorso, depositato a fronte di richiesta di applicazione pena concordata in appello, avanzata ex art. 599-bis cod.proc.pen., risulta inammissibile, perché affatto generico, nonché presentato in violazione del disposto di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla citata legge n. 103/2017.

6. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 aprile 2022. Il Consigliere ensore Il Presi e te (Giuseppe h) (Salvator overe) DEPOSITATO IN CANCELLERIA o