Italian court corrects a clerical error in a cassation judgment regarding the procedural disposition of a case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procurator General requested the correction of a material clerical error in a Cassation Court judgment dated December 2021. The error involved the wrong procedural disposition, specifically confusing an annulment with remittal against an annulment without remittal. The court granted the request, ordering the correction of the text to reflect the proper transmission of files for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis, comma 3, c.p.p.; Art. 444, c.p.p.: A material clerical error in a judgment's operative part, such as the incorrect disposition of remittal versus no remittal, must be corrected ex officio or upon request to ensure the legal effect aligns with the substantive reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: BERARDI DAVIDE nato a PESCARA il 09/02/1986 avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente DONATELLA FERRANTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.In data 3.03.2022 veniva richiesta di ufficio ai sensi dell'art.625 bis comma 3 cod.proc.pen. la correzione dell'errore materiale relativo alla sentenza 07811-22 resa all'esito della udienza camerale de117.12.2021, in quanto per errore materiale derivante dalla trasposizione di altro dispositivo era stato disposto l'annullamento della pronuncia impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio e il rinvio al Tribunale di Chieti per nuovo giudizio dichiarando altresì la irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, in luogo dell'annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Chieti per nuovo giudizio. 2.La richiesta è fondata. Ed invero si evince ex actis che trattasi di evidente errore materiale, alla luce di tutto il percorso argomentativo che attiene alla fondatezza del ricorso e in particolare alla ipotesi di pena illegale applicata all'esito procedimento di cui dell'art. 444 cod.proc.pen. S'impone, pertanto, la correzione dell' errore materiale nel senso meglio specificato in dispositivo.
P.Q.M.
Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza e sulla sentenza-documento n.7811-22 del 17.12.2021 dep. Il 3.03.2022 rg 5344/2021 nel senso che le parole da "limitatamente a responsabilità dell'imputato" sono sostituite dalle seguenti:" senza rinvio, con trasmissione degli atti al tribunale di Chieti per nuovo giudizio". Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso il 10.05.2022 Il PTsidente estensore D atella 1er t Aftmarchmeo 2 GIUM1