Sentenza — n. 18755/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 10.2.2022, il Tribunale di L'Aquila, in sede di riesame, ha annullato l'ordinanza del G.I.P. che aveva disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Luigi Di Iorio, indagato di aver concorso ad un illecito trasporto di stupefacenti ex art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 18755/2022 — snpen · Corte di Cassazione: che aveva disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Luigi Di Iorio, indagato di aver concorso ad un illecito trasporto di stupefacenti ex art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: DI IORIO LUIGI nato a TERMOLI il 21/07/1978 avverso l'ordinanza del 10/02/2022 del TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 10.2.2022, il Tribunale di L'Aquila, in sede di riesame, ha annullato l'ordinanza del G.I.P. che aveva disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Luigi Di Iorio, indagato di aver concorso ad un illecito trasporto di stupefacenti ex art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila, lamentando vizio di motivazione, per avere il Tribunale valorizzato e sposato la sola versione dell'indagato, senza dare conto degli ulteriori elementi attestanti le falsità riferite dal Di Iorio e dallo stesso coindagato Pinto, in sede di interrogatorio, in relazione ai particolari legami esistenti fra i due.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
4. Il ricorso è inammissibile, per non avere il PM ricorrente prospettato ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari nei confronti del prevenuto. Non versandosi in ipotesi per la quale opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso consegue all'applicazione del consolidato principio secondo cui l'impugnazione da parte del Pubblico ministero dell'ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari che, tuttavia, possono ritenersi implicitamente sussistenti nel caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Rv. 282355 - 01).
Nella specie, le doglianze della parte pubblica ricorrente, che peraltro sviluppano essenzialmente censure di merito non consentite nella presente sede di legittimità, denunciano esclusivamente vizi motivazionali che attengono al percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui ha escluso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato. Ne consegue il difetto di interesse a proporre il ricorso in esame, atteso che il suo accoglimento in ordine al solo profilo della gravità indiziaria non potrebbe comunque condurre al ripristino della misura, quale unico oggetto dell'interesse giuridicamente tutelato del pubblico ministero (cfr.
Sez. 6 , n. 12228 del 30/10/2018 - dep. 2019, Rv. 276375 - 01).5. All'inammissibilità del ricorso in disamina non conseguono statuizioni sulle spese ex art. 616 cod. proc. pen., stante la pacifica qualità di parte pubblica del ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 7 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Ales dro Ranaldi Pri ia Pi DEPOSITATO IN CANCEL