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Sentenza — n. 18473/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal by Prosecutor General dismissed as inadmissible due to double acquittal and limited grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18473/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale appealed a double acquittal, alleging a motivation defect regarding police testimony. The court ruled the appeal inadmissible because the Prosecutor can only challenge double acquittals on specific grounds under the new procedural code. Consequently, the appeal was rejected as it relied on an impermissible ground.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen.: In cases of double acquittal, the public prosecutor's appeal to the Supreme Court is inadmissible if based solely on a motivation defect, as only specific grounds listed in Art. 606 are permitted.

Parole chiave

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double acquittal procurator appeal inadmissible appeal motivation defect procedural code limited grounds cassation review detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di per sé non ammissibile, ai sensi del comma 1-bis dell'art.
Art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Infatti, ai fini dell'applicabilità dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. - in base al quale il pubblico ministero, nel caso di cd.
Art. 1, comma 69, della legge 23 giugno 2017, n. 103
La disciplina richiamata, introdotta dall'art. 1, comma 69, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è entrata in vigore il 3.8.2017, ed è pertanto applicabile al ricorso in oggetto, proposto il 13.1.2021.
Art. 546, comma 2, cod. proc. pen.
Così deciso il 22 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Ale dro Ranaldi Francesco Maria Ciampi Visto l'art. 546, comma 2, cod.
art. 608 cod. proc. pen
pen., di per sé non ammissibile, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 608 cod.
articolo 606 cod. proc. pen
pen., che, in caso di conferma in appello del proscioglimento pronunciato in primo grado, consente alla Pubblica accusa di proporre ricorso per cassazione solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 54693 del 04/10/2018, Rv. 274132 - 01
- deve farsi riferimento, in assenza di una disciplina transitoria, alla data di presentazione del ricorso, che costituisce il momento in cui matura l'aspettativa del ricorrente alla valutazione di ammissibilità dell'impugnazione (Sez. 3, n. 54693 del 04/10/2018, Rv. 274132 - 01).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PERUGIAnel procedimento a carico di: MACORRE3 MIKEL3AN nato il 12/12/1982 3ASHARI MARSEL nato il 19/04/1982 avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 11.9.2020, la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza di primo grado che aveva assolto Marcorrej Mikeljan e Jashari Marsel dal reato loro ascritto di illecita detenzione di gr. 4,4 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Perugia, lamentando vizio di motivazione per travisamento della prova dichiarativa relativa alla testimonianza dell'agente di polizia Morani, che aveva dichiarato di non essere in grado di affermare se a gettare l'involucro dal finestrino fosse stato il passeggero o il conducente dell'auto dove si trovavano a bordo i due imputati. Secondo il ricorrente, la tesi dei giudici di merito, secondo cui l'ipotesi accusatoria si fonda su elementi il cui significato non è univoco, si pone al di fuori dell'id quod plerumque accidit, risultando evidente il concorso di entrambi gli imputati nel reato.

3. Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso in esame, proposto da Procuratore Generale territoriale avverso una c.d. "doppia conforme" di assoluzione, è inammissibile. Il ricorrente ha dedotto solo un vizio motivazionale ex art. art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di per sé non ammissibile, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 608 cod. proc. pen., che, in caso di conferma in appello del proscioglimento pronunciato in primo grado, consente alla Pubblica accusa di proporre ricorso per cassazione solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 cod. proc. pen.

La disciplina richiamata, introdotta dall'art. 1, comma 69, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è entrata in vigore il 3.8.2017, ed è pertanto applicabile al ricorso in oggetto, proposto il 13.1.2021. Infatti, ai fini dell'applicabilità dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. - in base al quale il pubblico ministero, nel caso di cd. "doppia conforme assolutoria", può proporre ricorso per cassazione solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. - deve farsi riferimento, in assenza di una disciplina transitoria, alla data di presentazione del ricorso, che costituisce il momento in cui matura l'aspettativa del ricorrente alla valutazione di ammissibilità dell'impugnazione (Sez. 3, n. 54693 del 04/10/2018, Rv. 274132 - 01).

Trattasi di inammissibilità che consegue alla vigente legge processuale, in nessun modo superabile dalla giurisprudenza citata dal ricorrente, che discende da ricorsi proposti dalla Pubblica accusa in data antecedente all'entrata in vigore della norma citata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 22 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Ale dro Ranaldi Francesco Maria Ciampi Visto l'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., si attesta che il Presidente Francesco Maria Ciampi è impossibilitato a sottoscrivere e che pertanto sottoscrive la sentenza il solo Consigliere estensore quale componente più anziano del Collegio. tr,,rì aft CEPC.TATOIliCACEANA O t oggi, 40.44222.L Ftlf