Cassation appeals dismissed because they were personally signed by defendants instead of registered defense lawyers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Abdelmeguid Mohamed Tamer and Ben Elhabib Alal inadmissible. Although the defendants personally signed the documents, the law requires such appeals to be signed by registered defense lawyers. The court ruled that personal signatures by the accused do not satisfy the statutory requirement for filing cassation appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: Cassation appeals must be signed by registered defense lawyers; personal signatures by the accused render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ABDELMEGUID MOHAMED TAMER ABDELMEGUID MOHAMED nato il 20/11/1979 BEN ELHABIB ALAL nato il 01/01/1967 avverso la sentenza del 16/09/2020 del TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Abdelmeguid Mohamed Tanner Abdelmeguid Mohamed e Ben Elhabib Alal ricorrono a mezzo di due distinti ricorsi, entrambi sottoscritti personalmente dagli imputati, avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Monza.
2. Formulano entrambi la stessa doglianza con cui deducono la violazione dell'art. 133 cod. pen. con riferimento alla determinazione della pena base applicata e all'aumento di pena per la continuazione interna.
3. I ricorsi sono inammissibili.
4. Invero, il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente, dovendo, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (ex multis, Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo Giovanni, Rv. 281475; Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini Giulio, Rv. 277695).
5. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Pre nte Daniela Dawan Salvato overe 2benxi v( DEP(Y