Italian Supreme Court dismisses appeal on inadmissibility grounds regarding the legal requirement for a specific criminal plan.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Elena Pilan inadmissible, ordering her to pay court costs. The appellant argued that her crimes of aggravated theft committed in a hospital were part of a continuous criminal scheme with prior convictions. The court rejected this, noting the lower court found no evidence that the stolen items were proceeds of those prior crimes, and emphasized that a generic intent to profit does not constitute a specific criminal program.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 64, 477, 482, 494, 640 c.p., 55 d.lgs. 231/2007: The court cannot recognize the crime of continuation based on a generic program of delinquency; the prosecution must prove a specific, deliberate criminal plan uniting the acts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PILAN ELENA nato a VICENZA il 17/10/1980 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Ettore PEDICINI, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza, appellata dall'imputata PILAN Elena, condannata per più reati di furto aggravato, commessi tra il luglio e l'agosto 2014 all'interno dell'ospedale civile di Vimercate, ai danni di tre distinte persone offese.
2. L'imputata ha proposto ricorso con difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha contestato la decisione del giudice del gravame di non ravvisare il vincolo della continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli già giudicati con sentenza di applicazione pena, resa dal Tribunale di Milano in data 11 marzo 2015.
3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Ettore PEDICINI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Con l'impugnata sentenza, la Corte territoriale ha precisato che i fatti per i quali l'appellante aveva chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione erano rappresentati dai reati di cui agli artt. 648, 477 e 482, 494, 640, cod. pen. e 55 d. Igs. n. 231 del 2007, rilevando che la difesa, con il relativo motivo d'appello, aveva inteso allegare l'identità del disegno criminoso sull'assunto, rimasto del tutto indimostrato, che i beni di cui alle richiamate imputazioni (documenti di identità, carte di credito e bancomat, blocchetto di assegni) fossero provento essi stessi di furti commessi in ospedale, circostanza che ha ritenuto, anzi, smentita dalla richiesta di applicazione di pena per i diversi reati ivi contestati, elemento semmai indicativo di una estraneità dell'imputata ai furti presupposti.
3. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato oltre che non auto- sufficiente. A fronte della giustificazione rinvenibile nella sentenza censurata, parte ricorrente si è limitata a reiterare l'assunto della identità del disegno criminoso, sulla scorta di una rivisitazione dell'imputazione per la quale la stessa imputata aveva chiesto l'applicazione della pena.Giovi ricordare, peraltro, che - ai fini della configurabilità dell'istituto della continuazione - è necessaria la prova che i reati siano stati concepiti e portati ad esecuzione nell'ambito di un unico programma criminoso, il quale non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine e dipendente dagli illeciti guadagni che da esso possono scaturire; ne deriva che, a tal fine, non rileva il generico programma di locupletare, per esempio, attraverso lo spaccio di sostanza stupefacente; in tal caso, infatti, la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento (cfr. sez. 5 n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950).
In altri termini, il giudice non può attribuire rilievo a un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico ma generale (sez. 1 n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596). Né pare superfluo ricordare che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (sez. 5 n. 21326 del 6/5/2010, Faneli, Rv. 247356; sez. 1 n. 35806 del 20/4/2016, D'Amico, Rv. 267580; sez. 2 n. 2224 del 5/12/2017, dep. 2018, Pellicoro, Rv. 271768; sez. 6 n, 43441 del 24/11/2010, Podda, Rv. 248962].
4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 aprile 2022 Il Consigliere estensore Gabrie