Cassation annuls conditional suspension due to prior suspension use requiring new obligation under Art. 165 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the conditional suspension of the sentence granted to the defendant, Fall Cheikh Ibra, regarding a prior conviction. The prosecution argued that the defendant had already utilized a conditional suspension for a previous sentence, violating procedural requirements. The court ruled that because the defendant had previously benefited from such a suspension, the lower court was legally required to impose a specific obligation under Article 165 of the Code of Criminal Procedure before granting the new benefit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 164, comma 4; Art. 165, comma 2 c.p.p.: When the accused has previously benefited from conditional suspension, the court must subordinate the new benefit to the fulfillment of obligations set forth in Article 165, paragraph 1.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: FALL CHEIKH IBRA nato a PIKINE (SENEGAL) 11 11/05/1995 avverso la sentenza del 18/11/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO Motivi della decisione 1. Con sentenza del 18/11/2020, a seguito di giudizio definito nelle forme del rito abbreviato, il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Bergamo ha ritenuto Fall Cheikh Ibra responsabile di plurime violazioni dell'art. 73, comma 4 d.P.R. 309/90 e, ravvisata la continuazione tra i reati, con la diminuente per il rito, ha irrogato la pena finale di anni 1, mesi 2 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa. Ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena a termini e condizioni di legge.
2. Il Procuratore Generale presso la Procura della Corte d'appello di Brescia ha impugnato la predetta sentenza, dolendosi della concessione del beneficio. All'uopo rappresenta che l'imputato ha già usufruito della sospensione condizionale della pena in relazione ad altra precedente condanna, con cui è stata irrogata la pena di mesi sei di reclusione ed euro 140,00 di multa. Lamenta pertanto la violazione degli artt. 164, comma 4 e 165, comma 2, cod. pen.
3. Il P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio al giudice a quo per nuovo giudizio sul punto.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Avendo l'imputato già usufruito della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 165, comma 2, cod. proc. pen., il giudice di merito avrebbe dovuto subordinare il beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma 1, codice di rito. Per l'effetto la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla statuizione della sospensione condizionale della pena, con rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo giudizio limitatamente alla questione concernente la sospensione condizionale della pena. In Roma, così deciso in data 1 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Mariar ria Bruno t Francesco Maria Ciami5i tr _ teJr42 n- _ i rr) fe.9 .z> t i J,7-cA;(AA c:><> s scyc,: _ C.R C> eck., cL rkr O C". i k.0 Atu,i"