Sentenza — n. 18403/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Procuratore generale della Repubblica di Brescia ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Cremona, affermata la penale responsabilità di Chornous Vasyl per il reato di guida in stato di ebbrezza - aggravato dall'ora notturna e dalla provocazione di incidente stradale - aveva riconosciuto al predetto le circostanze attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen; Sentenza — n. 18403/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale della Repubblica di Brescia ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Cremona, affermata la penale responsabilità di Chornous Vasyl per il reato di guida in stato di ebbrezza - aggravato dall'ora notturna e dalla provocazione di incidente stradale - aveva riconosciuto al predetto le circostanze attenuanti generiche.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: CHORNOUS VASYL nato a VINIZA( UCRAINA) il 28/12/1991 avverso la sentenza del 10/01/2019 del TRIBUNALE di CREMONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA che ha concluso chiedendo eLA4t .C...t1 a Cf‹: Areslea. lrftne~ Iwtitry kek.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Procuratore generale della Repubblica di Brescia ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Cremona, affermata la penale responsabilità di Chornous Vasyl per il reato di guida in stato di ebbrezza - aggravato dall'ora notturna e dalla provocazione di incidente stradale - aveva riconosciuto al predetto le circostanze attenuanti generiche.
2. Due motivi sostengono il ricorso: 2.1. Con il primo, si deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e relativa mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente lamenta che il riconoscimento delle attenuanti generiche sia stato operato in ragione dell'incensuratezza dell'imputato, elemento, questo, ex lege insufficiente al riconoscimento delle stesse; che non sia pertinente il riferimento all'adeguamento della sanzione alla concreta gravità del fatto (posto che spetta al legislatore la fissazione della soglia edittale di pena); che il fatto non sia di trascurabile gravità, attesi l'elevato tasso alcolemico e la causazione del sinistro stradale. 2.2. Violazione dell'art. 186 cod. strada in punto di mancata confisca della vettura in assenza di motivazione giustificativa.
3. Il Procuratore generale della Corte di cassazione conclude per l'inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
5. Rileva il Collegio, quanto al primo motivo, che la sentenza ricorsa non è affetta da violazione di legge, avendo il Tribunale, nel riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche, congruamente esercitato il suo potere discrezionale richiamando il principio di adeguatezza della pena alle circostanze concrete del fatto, così da modulare la sanzione all'effettivo disvalore della condotta illecita, ed apprezzando altresì la personalità dell'imputato desunta dalla sua i ncensu ratezza .
6. Priva di pregio anche la seconda censura, posto che nella sentenza si legge che l'imputato non era proprietario del mezzo da lui condotto, circostanza che non consentiva la confisca del veicolo e che ha comportato, di contro, la revoca della patente di guida.
P.Q.M.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA Rigetta il ricorso. Così deciso il 2 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il P ente Daniela Dawan