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Sentenza — n. 18058/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drunk driving conviction due to inadmissible argument regarding alcohol absorption curves.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18058/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Gabriele Cason inadmissible for manifest unfoundedness. The appellant argued that because blood alcohol levels were declining three hours after the accident, he must have been under the legal limit at the time of driving. The court rejected this, noting that individual absorption curves vary and that a declining level three hours later, combined with dangerous driving behavior and unconsciousness, proved intoxication at the scene.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.; Art. 186 comma 2 lett. b) cod. strada: Arguments challenging the timing of alcohol absorption tests based on general Widmark curves are inadmissible when the defendant's conduct and post-accident state objectively demonstrate intoxication at the time of the offense.

Parole chiave

Generato dall'IA
drunk driving conviction alcohol absorption curve blood alcohol test timing manifest unfoundedness criminal procedure appeal Widmark curve application inadmissible appeal guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Il 23 marzo 2022, per mezzo del proprio difensore, l'imputato ha proposto ricorso censurando la sentenza impugnata per mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 lett.
Art. 186 comma 2 lett. b) cod. strada
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 14 gennaio 2022, ha confermato la sentenza emessa in data 11 dicembre 2020 dal Tribunale di Como con la quale, previa riqualificazione del fatto (contestato in origine quale violazione dell'art. 186, comma 2, lettera c) e comma 2 bis, d.lgs.
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000
Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 3862 del 10/11/2017
sez. 4 n. 4521 del 13/09/2018
3862 del 10/11/2017; sez. 4 n. 4521 del 13/09/2018, non massimate).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASON GABRIELE nato a COMO il 10/03/1995 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELTA CARDIA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, in persona dell'avvocato FABRIZIO NATALIZI del foro di COMO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 14 gennaio 2022, ha confermato la sentenza emessa in data 11 dicembre 2020 dal Tribunale di Como con la quale, previa riqualificazione del fatto (contestato in origine quale violazione dell'art. 186, comma 2, lettera c) e comma 2 bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), Gabriele Cason è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lettera b) e comma 2 bis, d.lgs. n. 285/1992 commesso il 17 aprile 2017 e condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi due di arresto ed C 800,00 di ammenda con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno.

2. Il 23 marzo 2022, per mezzo del proprio difensore, l'imputato ha proposto ricorso censurando la sentenza impugnata per mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen e inosservanza o erronea applicazione dell'art. 186 comma 2 lett.

b) cod. strada. Sostiene, in particolare, che, essendo trascorse circa tre ore tra il momento della guida e l'accertamento con alcoltest (che rilevò un tasso discendente: 1,84 gli alla prima prova, 1,67 g/I alla seconda prova), non si sarebbe raggiunta la prova del superamento, al momento della guida, del limite di 0,8 g/I che fissa la soglia della rilevanza penale del fatto. Osserva che i giudici di merito hanno ritenuto inattendibile l'accertamento etilomeltrico con riferimento all'entità del tasso accertato (e infatti il fatto è stato diversamente qualificato come violazione dell'art. 186, comma 2, lett. b), ma non hanno tratto da tale ritenuta inattendibilità le conseguenze dovute perché 'hanno comunque ritenuto superati i limiti previsti dalla lettera a) del citato art. 186 comma 2 e hanno desunto tale superamento da elementi sintomatici descritti dagli operanti rilevati anch'essi a distanza di tre ore dalla guida.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

2. Il vizio di motivazione di cui il ricorrente si duole riguarda l'accertamento dello stato di ebbrezza quando i rilievi con etilometro siano stati effettuati dopo un rilevante arco di tempo dal momento in cui la guida ha avuto termine; momento che coincide, nel caso di specie, con un sinistro nel quale il conducente fu coinvolto.Le sentenze di merito danno atto che l'incidente si verificò intorno alle 20:00 del 17 aprile 2017 e il test con etilometro, eseguito tra le 22:55 e le 23:00, rilevò una concentrazione di alcol nel sangue pari a 1,84 g/I alla prima prova e 1,67 g/I alla seconda prova. Non è controverso, pertanto, che la guida ebbe termine circa tre ore prima dell'accertamento ed è proprio un ragione di tale circostanza che il giudice di primo grado, dubitando dell'attendibilità del dato, ma valorizzando altri indici sintomatici dello stato di ebbrezza, ha derubricato la contestazione iniziale, qualificando il fatto come violazione dell'art. 186 comma 2 lett.

b) cod. strada. 2.1. Nel procedere alla riqualificazione, il Tribunale ha fatto riferimento a canoni ermeneutici più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolemico rende necessario, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di rilievo penale (lett.

b) e lett.

c) del citato art. art. 186 comma 2), verificare la presenza di altri elementi indiziari (Sez. 4, n.42004 del 19/09/2019, Milutinovic, Rv. 277689; Sez. 4, n. 47298 del 11/11/2014, Cinninari, Rv. 261573; Sez. 4, n. 13999 del 11/03/2014, Pittiani, Rv. 259694; Sez. 4, n. 21991 del 28/11/2012, dep. 2013, Ghio, Rv. 256191). Tali elementi indiziari sono stati individuati dalle sentenze di primo e secondo grado nelle condizioni in cui l'imputato versava al momento dell'intervento degli operanti («alito vinoso, occhi lucidi, andamento barcollante») e nella condotta di guida assolutamente irregolare, consistita nell'imboccare una strada in senso contrario di marcia non ostante la sicura conoscenza dei luoghi (prossimi alla sua abitazione), nell'addormentarsi al volante e nel finire a sbattere contro una autovettura in sosta.

Secondo la Corte territoriale, a ciò deve aggiungersi che Cason fu trovato incosciente all'interno dell'auto e tali elementi, complessivamente valutati, «lasciano chiaramente intendere» che, durante la guida, egli si trovava in stato di alterazione conseguente alla assunzione di alcolici.

3. La sentenza impugnata non ignora l'ulteriore principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini della prova dello stato di ebbrezza, deve essere motivato adeguatamente il valore scientifico dei risultati dell'alcoltest effettuato alcune ore dopo la condotta di guida incriminata (Sez. 4, n. 39725 del 06/06/2019, Angeli, Rv. 277618). Osserva infatti che, nel caso in esame, l'etilometro evidenziò un tasso alcolemico in discesa, coerente con una assunzione di alcolici avvenuta prima dell'incidente. Proprio su questa motivazione si appuntano i rilievi del ricorrente, il quale osserva: - che l'andamento generale dei tempi di assorbimento e smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite - al netto delle variabili temporali determinate dalla situazione concreta che non sono in discussione - può essere determinato in linea generale dalla curva alcolimetrica (nota come "curva di Widmark") nel senso che la concentrazione di alcol ha dapprima un andamento crescente e, dopo aver assunto il picco massimo di assorbimento, assume un andamento decrescente; - che, come risulta dalla sentenza impugnata, nel pomeriggio Cason aveva partecipato a una festa, vi giunse verso le 14, mangiò qualche pezzo di carne grigliata e bevve due o tre bicchieri di vino, andandosene prima delle 20 perché era particolarmente stanco; - che, secondo il teste Banfi (esaminato nel corso del giudizio di primo grado), Cason bevve il vino intorno all'ora di cena, poc:o prima di andarsene; - che pertanto, al momento della guida, il tasso alcolemico era, del tutto ragionevolmente, in fase ascendente e potenzialmente inferiore a 0,8 g/l, sicché la condotta posta in essere integra l'illecito amministrativo previsto dall'art. 186 comma 2 lett.

a) e comma 2 bis cod. strada. A sostegno di tali argomentazioni il ricorrente sottolinea che gli indici dell'evidente stato di alcolennia, furono riscontrati anch'essi circa tre ore dopo l'incidente (quando gli operanti intervennero) e, per questo, non potrebbero essere considerati sintomatici di uno stato preesistente. Rileva, inoltre, che la condotta di guida - ritenuta gravemente irregolare dai giudici di merito - si esaurì nell'accostarsi sul margine della carreggiata «andando a collidere, leggermente, con un'auto ivi parcheggiata» e nel rimanere a dormire in aul:o per tre ore: una condotta «compatibile con l'effetto combinato di uno stato di alcolemia compreso tra 0,5 e 0,8 g/I ed una forte spossatezza».

4. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che «le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, ma, posto un andamento generale basato sulla nota "curva di Widmark" - secondo cui la concentrazione di alcol, in andamento crescente tra i 20 ed i 60 minuti dall'assunzione, assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo - variano da soggetto a soggetto, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione» (Sez. 4, n. 3862 del 10/11/2017; sez. 4 n. 4521 del 13/09/2018, non massimate).

Dall'andamento, prima crescente, poi decrescente, di tale curva, dunque, non si può desumere che al momento dell'incidente il tasso alcolemico potesse essere in salita e ancora non superiore a 0,8 g/I. A ben guardare, anzi, i rilievi formulati dal ricorrente si esauriscono in una prospettazione dei fatti e in una valutazione delle emergenze istruttorie alternativa a quella fornita dai giudici di merito, i quali hanno addotto a sostegno delle proprie conclusioni motivazioni esenti da contraddittorietà, non illogiche e conformi ai principi di diritto sopra enunciati.

Hanno osservato, infatti: che, tre ore dopo l'incidente, il tasso alcolemico era discendente, ma ancora superiore a 1,8 g/I, e ciò non consente di ipotizzare che il picco alcolemico fosse stato raggiunto da meno di tre ore; che una condotta di guida consistita nell'imboccare in senso di marcia non consentito la strada in cui si abita è sicuro indice di alterazione e non può essere spiegata con la stanchezza; che l'auto condotta da Cason andò «a sbattere» contro un'auto in sosta danneggiandola (dunque non si «accostò» al margine della carreggiata) e tre ore dopo l'urto, egli fu trovarono incosciente all'interno del veicolo, fermo a venti metri dalla sua abitazione (dove avrebbe potuto andare a riposare se l'incidente fosse stato determinato dalla stanchezza).

5. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 20