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Sentenza — n. 16829/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16829/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16829/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato, riducendo la pena a sei mesi di reclusione ed euro 300 di multa, la pronuncia di condanna emessa il 9 marzo 2019 dal Tribunale di Napoli nei confronti di Panaro Francesco, ritenuto responsabile del reato di furto di energia elettrica per un importo pari a 7.224,02 euro, aggravato dall'utilizzo di mezzo fraudolento e dall'aver agito su cose esposte alla pubblica fede. Accertato in Napoli fino al 8 marzo 2019.

Regesto Legislator

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art. 163 cod. pen, art. 624 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16829/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Francesco Panaro propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con un primo motivo, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al fatto che il reato sia stato a lui ascritto sebbene presso l'appartamento fossero stati rinvenuti solo i suoi familiari. Con un secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 163 cod. pen. in quanto la Corte di appello ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di sospensione condizionale della pena.

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici panachage sottrazione di energia legislazione in materia di energia materiale elettrico e apparecchiature radio frode nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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art. 163 cod. pen
Con un secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 163 cod. pen.
art. 624 cod. proc. pen
Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità di Panaro Francesco.
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Testo completo

e SENTENZA sul ricorso proposto da: PANARO FRANCESCO nato a NAPOLI il 13/01/1973 avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato, riducendo la pena a sei mesi di reclusione ed euro 300 di multa, la pronuncia di condanna emessa il 9 marzo 2019 dal Tribunale di Napoli nei confronti di Panaro Francesco, ritenuto responsabile del reato di furto di energia elettrica per un importo pari a 7.224,02 euro, aggravato dall'utilizzo di mezzo fraudolento e dall'aver agito su cose esposte alla pubblica fede. Accertato in Napoli fino al 8 marzo 2019.

2. Francesco Panaro propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con un primo motivo, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al fatto che il reato sia stato a lui ascritto sebbene presso l'appartamento fossero stati rinvenuti solo i suoi familiari. Con un secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 163 cod. pen. in quanto la Corte di appello ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di sospensione condizionale della pena.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità.

4. Con memoria difensiva del 13 aprile 2022 la difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

5. Il primo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, posto che l'abitazione presso la quale è stato accertato il furto di energia elettrica risulta corrispondente, come indicato nella sentenza, all'indirizzo presso il quale l'imputato ha eletto domicilio ai sensi dell'art.161 cod. proc. pen. Si tratta, peraltro, di censura già esaminata dalla corte territoriale e congruamente rigettata con motivazione con la quale il ricorso non si confronta, difettando di specificità.

6. Il secondo motivo di ricorso risulta invece fondato in quanto, pur risultando dalla stessa sentenza che con l'atto di appello l'imputato aveva formulato istanza di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, l'istanza non è stata esaminata. Tale omissione, concernente un beneficio la cui concessione presuppone una valutazione discrezionale del giudice 2 di merito, impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con affermazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato ai sensi dell'art.624 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità di Panaro Francesco. Così deciso il 26 aprile 2022 Ur:PC37