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Ordinanza — n. 16577/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16577/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16577/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTAGNA GIUSEPPE nato a RHO il 09/10/1973 avverso la sentenza del 10/11/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Presidente EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione 1. Castagna Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei suoi confronti la pena concordata dalle parti in ordine al reato di cui agli artt.73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Pregnana Milanese il 12 maggio 2021. L'esponente lamenta l'erronea qualificazione del fatto.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16577/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Castagna Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei suoi confronti la pena concordata dalle parti in ordine al reato di cui agli artt.73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Pregnana Milanese il 12 maggio 2021. L'esponente lamenta l'erronea qualificazione del fatto.

Parole chiave

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giudice istruttore ritardo ingiustificato dell'azione penale promozione dell'accusa penale facoltà di astenersi dal testimoniare inchiesta penale per omicidio legittimità della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Castagna Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei suoi confronti la pena concordata dalle parti in ordine al reato di cui agli artt.73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTAGNA GIUSEPPE nato a RHO il 09/10/1973 avverso la sentenza del 10/11/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Presidente EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione 1. Castagna Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei suoi confronti la pena concordata dalle parti in ordine al reato di cui agli artt.73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Pregnana Milanese il 12 maggio 2021. L'esponente lamenta l'erronea qualificazione del fatto.

2. Il ricorso è inammissibile. Premesso che nel ricorso neppure è indicata la qualificazione che sarebbe corretta, si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta per motivi manifestamente infondati, tanto più ove si consideri che nella giurisprudenza della Corte di Cassazione è ricorrente la massima secondo la quale «In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della I. 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (ex multis, Sez. 5, n.33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573).

3. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 26 apri