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Sentenza — n. 16576/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16576/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16576/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di Trazza Rocco in relazione alla privazione della libertà personale subita, nella forma della custodia cautelare in carcere, dal 15 marzo 2011 al 4 luglio 2011 e, nella forma degli arresti domiciliari, dal 4 luglio 2011 al 15 ottobre 2011 in relazione a un procedimento nel quale era indagato per il reato di estorsione ai danni di Del Gratta Marco, conclusosi con sentenza di assoluzione con formula «perché il fatto non sussiste» emessa dalla Corte di appello di Genova il 3 ottobre 2018.

Regesto Legislator

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art. 314 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16576/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con riguardo alla condotta endo-processuale, l'ordinanza presenta il vizio denunciato, facendosi riferimento al fatto che il ricorrente ha taciuto circostanze a lui note, segnatamente i rapporti interpersonali con il Del Gratta, in sede di interrogatorio di garanzia. 3.1. La giurisprudenza ha da sempre avvertito la necessità di conciliare il diritto al silenzio e l'esercizio di facoltà riconosciute all'indagato con la incidenza che tale comportamento possa assumere in termini di condotta ostativa alla riparazione. Tuttavia, tale orientamento deve ritenersi oggi superato dall'intervento del legislatore, che ha introdotto con l'art.4, comma 1 lett.b) d.

Parole chiave

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risarcimento alle vittime di reati indennizzo per carcerazione preventiva risarcimento per errore giudiziario risarcimento per atto illecito indennizzo del difensore d'ufficio impunità

Disposizioni normative citate

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art. 314 cod. proc. pen
Con un secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TRAZZA ROCCO nato a PRAIA A MARE il 22/12/1984 avverso l'ordinanza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Presidente EUGENIA SERRAO; lette le conclusioni del Procuratore generale, che ha chiesto l'annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di Trazza Rocco in relazione alla privazione della libertà personale subita, nella forma della custodia cautelare in carcere, dal 15 marzo 2011 al 4 luglio 2011 e, nella forma degli arresti domiciliari, dal 4 luglio 2011 al 15 ottobre 2011 in relazione a un procedimento nel quale era indagato per il reato di estorsione ai danni di Del Gratta Marco, conclusosi con sentenza di assoluzione con formula «perché il fatto non sussiste» emessa dalla Corte di appello di Genova il 3 ottobre 2018.

2. Rocco Trazza propone ricorso per cassazione avverso tale ordinanza deducendo, con un primo motivo, contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si afferma che il pubblico ministero richiedente e il giudice concedente la misura, nonché le forze dell'ordine implicate nelle indagini, non potessero sapere quali fossero i rapporti interpersonali che avrebbero svuotato di contenuto la condotta oggettivamente estorsiva del Trazza in quanto nella stessa ordinanza di applicazione di custodia cautelare in carcere sono indicati i rapporti esistenti tra il ricorrente e Del Gratta Marco, ancora più evidenti dal tenore della ordinanza custodiale emessa a carico di Davide Ventre, Marco Del Gratta, Riccardo Del Gratta e Nicola Trazza in data 9 marzo 2011, ossia prima dell'ordinanza che ha dato luogo all'ingiusta detenzione.

La contraddizione, secondo il difensore, consiste nel fatto che la condotta ostativa sia stata valutata sul presupposto, errato, che al giudice per le indagini preliminari non fossero noti i rapporti interpersonali che poi sono stati ritenuti dirimenti dalla corte d'appello per l'assoluzione di Rocco Trazza. Con un secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. in relazione alla condotta ostativa. Con riferimento alla richiesta formulata dal Trazza nei confronti di Del Gratta di un aiuto economico per l'assistenza legale al fratello ristretto in carcere, risulta evidente dagli atti che il ricorrente non si è reso protagonista di alcun comportamento idoneo a creare una falsa rappresentazione della realtà tale da indurre in errore il giudice, perfettamente consapevole dei rapporti interpersonali intercorrenti tra il Trazza e il Del Gratta.

La sua condotta non ha, dunque, avuto alcun ruolo sinergico rispetto alla misura cautelare; inoltre, l'essersi avvalso della facoltà di non rispondere non può essere ritenuto dirimente, trattandosi di facoltà dell'indagato non correlata a specifiche circostanze che, ignote all'organo inquirente, avrebbero potuto fornire una logica spiegazione al fine di escludere o caducare il valore indiziario degli elementi posti a fondamento della misura cautelare.

3. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, pronunciarsi il rigetto dello stesso.

4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto introduce nel presente procedimento elementi conoscitivi che non risultano sottoposti al giudice della riparazione, secondo quanto si evince dalle deduzioni delle parti indicate nell'ordinanza impugnata, ove peraltro sono richiamate le emergenze investigative costituite da numerose intercettazioni telefoniche, ambientali e dal rilievo che Ventre Nicola avesse messo a disposizione la propria autovettura affinché Trazza Rocco si presentasse unitamente ad altro soggetto al colloquio con la persona che lo avrebbe poi denunciato.

Il motivo tende a riproporre in questa sede argomenti che hanno fondato la pronuncia assolutoria, ignorando che il giudice della riparazione può autonomamente valutare le emergenze investigative quali si presentavano al giudice per le indagini preliminari. Sotto tale profilo l'ordinanza impugnata non presenta intrinseca contraddittorietà con riguardo alla valutazione della condotta posta in essere dal ricorrente prima dell'adozione della misura cautelare, dovendosi peraltro ricordare che il vizio di contraddittorietà della motivazione è intrinseco al provvedimento e ricorre quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva del provvedimento.

Nel giudizio di riparazione il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, e incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Hosni, Rv. 276458).

2. L'assoluzione è scaturita dalla ritrattazione della persona offesa che, pur avendo denunciato l'estorsione, ha poi riferito che Rocco Trazza si fosse limitato a dargli una pacca sulla spalla chiedendogli un prestito di denaro per aiutare il fratello detenuto, nonché da intercettazioni telefoniche dalle quali emergeva che la persona offesa non fosse mai stata intimorita dalla richiesta di aiuto economico del Trazza. La Corte territoriale ha, quindi, valutato come sussistente la condotta ostativa al diritto alla riparazione sulla base di quanto emerso nella stessa sentenza di assoluzione, ove si è confermato che Del Gratta Marco fosse stato avvicinato da due soggetti a bordo di un'automobile uno dei quali, Trazza Rocco, era sceso dall'autovettura e gli si era avvicinato affermando di essere fratello di Trezza Nicola, in quel periodo sottoposto a misura di custodia cautelare in carcere in relazione a un omicidio, chiedendogli in prestito 10.000 euro per le spese di difesa del fratello, condotta denunciata da Del Gratta Marco come estorsiva.

Secondo i giudici della riparazione, la circostanza che Del Gratta Marco non avrebbe potuto in alcun modo essere intimorito dalle richieste di Trazza Rocco, come valorizzato nella sentenza di assoluzione, non è valsa ad escludere che, nel momento in cui è stata adottata la misura cautelare, la condotta del ricorrente potesse essere comunque idonea a costituire grave indizio di colpevolezza ai fini dell'emissione della misura cautelare. La Corte di cassazione ha, peraltro, più volte affermato che l'autonomia del giudizio di riparazione rispetto a quello di cognizione fa sì che il giudice della riparazione, per apprezzare la sussistenza dei fattori ostativi del dolo o della colpa grave, possa utilizzare anche le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da soggetti che, poi, in dibattimento si sono sottratti all'esame o hanno ritrattato (Sez. 4, n. 39748 del 19/07/2018 , De Fazio, Rv. 273832).

3. Con riguardo alla condotta endo-processuale, l'ordinanza presenta il vizio denunciato, facendosi riferimento al fatto che il ricorrente ha taciuto circostanze a lui note, segnatamente i rapporti interpersonali con il Del Gratta, in sede di interrogatorio di garanzia. 3.1. La giurisprudenza ha da sempre avvertito la necessità di conciliare il diritto al silenzio e l'esercizio di facoltà riconosciute all'indagato con la incidenza che tale comportamento possa assumere in termini di condotta ostativa alla riparazione. Tuttavia, tale orientamento deve ritenersi oggi superato dall'intervento del legislatore, che ha introdotto con l'art.4, comma 1 lett.b) d.

Igs. 8 novembre 2021, n.188, in vigore dal 14 dicembre 2021, la regola secondo la quale «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.». 3.2. Secondo quanto già affermato in una recente pronuncia di questa Sezione (Sez.4 n.8616 del 8/02/2022, Radu, in motivazione), si è in tal modo inteso adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso in esame, all'armonizzazione delle normative nazionali in tema di diritto al silenzio quale aspetto della presunzione di innocenza (cfr.

Considerando n.24 della Direttiva).

4. Per tale ragione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per un nuovo giudizio alla Corte d'appello di Genova, in relazione alla necessaria verifica di elementi, rimasti eventualmente accertati all'esito del verdetto assolutorio, dai quali possa ricavarsi un comportamento endoprocessuale dell'interessato incidente sul mantenimento della misura cautelare, diverso dal silenzio serbato su circostanze ritenute rilevanti per neutralizzare la portata accusatoria degli elementi raccolti nel corso delle indagini, idoneo a comportare la condizione ostativa di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. attualmente in vigore. Al giudice del rinvio viene demandata, altresì, la regolazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Genova cui demanda la regolazione fra le parti delle