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Ordinanza — n. 16282/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16282/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16282/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGUSEO PEPPINO nato a DINAMI il 08/12/1961 avverso l'ordinanza del 01/02/2022 del TRIB. LIBERTA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione 1. Con dichiarazione presentata il 2 febbraio 2022 presso l'ufficio matricola della casa circondariale di Bologna, Peppino Raguseo ha proposto «impugnazione in cassazione» avverso l'ordinanza emessa dai Tribunale del riesame di Bologna il 10 febbraio 2022 «riservando di presentare le motivazioni» tramite il proprio legale (così recita testualmente la dichiarazione).

Regesto Legislator

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art. 311 comma 4 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16282/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso sulla base del quale si è incardinato il presente procedimento è stato proposto personalmente dall'interessato, dopo aver ricevuto la notifica del dispositivo e prima che la motivazione dell'ordinanza fosse depositata. Contestualmente ad esso non sono stati presentati motivi, in violazione dell'art. 311 comma 4 cod. proc. pen. Non è noto se l'ordinanza sia stata in seguito impugnata dal difensore di Raguseo. Neppure è noto se il consenso all'uso del braccialetto sia stato prestato e l'ordinanza abbia avuto esecuzione o invece sia stata eseguita la custodia in carcere.

Parole chiave

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diritto di essere arrestato censura di violazione costituzionale audizione personale caso poco grave atti istruttori penali diritto di non autoincriminarsi

Disposizioni normative citate

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art. 311 comma 4 cod. proc. pen
Contestualmente ad esso non sono stati presentati motivi, in violazione dell'art. 311 comma 4 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGUSEO PEPPINO nato a DINAMI il 08/12/1961 avverso l'ordinanza del 01/02/2022 del TRIB. LIBERTA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione 1. Con dichiarazione presentata il 2 febbraio 2022 presso l'ufficio matricola della casa circondariale di Bologna, Peppino Raguseo ha proposto «impugnazione in cassazione» avverso l'ordinanza emessa dai Tribunale del riesame di Bologna il 10 febbraio 2022 «riservando di presentare le motivazioni» tramite il proprio legale (così recita testualmente la dichiarazione).

2. Risulta dagli atti: che, con ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Bologna in data 15 dicembre 2021, Raguseo fu sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere; che il difensore dell'indagato avanzò richiesta di riesame contro questa ordinanza; che il ricorso fu trattato all'udienza del 31 gennaio 2022 e il Tribunale per il riesame di Bologna, si riservò la decisione; che la riserva fu sciolta il 1° febbraio 2022 sostituendo la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con strumento di controllo elettronico ai sensi dell'art.275 bis cod. proc. pen., ma subordinando la sostituzione all'acquisizione del consenso di Raguseo all'uso di tale strumento.

La motivazione dell'ordinanza non fu depositata contestualmente al dispositivo e tuttavia fu disposta l'immediata notificazione all'indagato del dispositivo stesso. Nel caso in cui egli non avesse consentito all'applicazione dello strumento di controllo elettronico, il provvedimento prevedeva che fosse mantenuta la custodia in carcere. Stabiliva invece che, ove il consenso fosse stato prestato, Raguseo avrebbe dovuto essere trasferito nel luogo di esecuzione degli arresti domiciliari entro 1'8 febbraio 2022.

3. Il ricorso sulla base del quale si è incardinato il presente procedimento è stato proposto personalmente dall'interessato, dopo aver ricevuto la notifica del dispositivo e prima che la motivazione dell'ordinanza fosse depositata. Contestualmente ad esso non sono stati presentati motivi, in violazione dell'art. 311 comma 4 cod. proc. pen. Non è noto se l'ordinanza sia stata in seguito impugnata dal difensore di Raguseo. Neppure è noto se il consenso all'uso del braccialetto sia stato prestato e l'ordinanza abbia avuto esecuzione o invece sia stata eseguita la custodia in carcere.

4. Poiché il ricorso è privo di motivazione deve essere dichiarato inammissibile de plano. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che, si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo atteso che si tratta di ricorso in materia di libertà personale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro q tt ila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consiglirg estensore Il Presidente Luci Vn Patititi