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Sentenza — n. 16269/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16269/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16269/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 15 aprile 2021, il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, ha rigettato la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova formulata dal difensore dell'imputato in relazione al reato di cui in epigrafe. Avverso l'ordinanza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo motivo lamenta ex art. 606 comma 1, lett.

Regesto Legislator

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artt. 168 bis cod.pen, art. 58 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16269/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'ordinanza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo motivo lamenta ex art. 606 comma 1, lett.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio ritiro della domanda di revisione rinvio del dibattimento ritiro della querela penale revoca della sospensione condizionale sospensione della procedura di fallimento

Disposizioni normative citate

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artt. 168 bis cod.pen
l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 168 bis cod.pen.
art. 58 cod. proc. pen
267237, le sezioni unite di questa Corte hanno affermato che l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 58 cod. proc. pen., in quanto l'art.
art. 616 cod. proc. pen
Consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro 3000,00.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE CAROLIS SIMONE nato a ROMA il 10/06/1988 avverso l'ordinanza del 15/04/2021 del TRIBUNALE di TIVOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15 aprile 2021, il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, ha rigettato la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova formulata dal difensore dell'imputato in relazione al reato di cui in epigrafe.

2. Avverso l'ordinanza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo motivo lamenta ex art. 606 comma 1, lett.

b) cod.proc.pen. l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 168 bis cod.pen. e 464 bis comma 5 cod.proc.pen. in ordine al rigetto della domanda di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato. Con il secondo motivo lamenta ex art. 606 comma 1, lett.

e) cod.proc.pen. la manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto della domanda di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato.

3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1.11 ricorso è inammissibile, perché proposto contro un provvedimento non impugnabile. Ed invero, con la sentenza n. 33216 del 31/03/2016 (dep. 29/07/2016), Rigacci, Rv. 267237, le sezioni unite di questa Corte hanno affermato che l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 58 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464 quater, comma 7, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, deve essere interpretato nel senso che si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova. Consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2022 Il Giudic 1iiire Il Presidente Marin' a PI