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Sentenza — n. 16262/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16262/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16262/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TABOLACCI DANIELE nato a ROMA il 08/01/1976 avverso la sentenza del 10/02/2021 del GIP TRIBUNALE di TIVOLIudita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; lette/sentite le conclusioni del PG 1.Tabolacci Daniele ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa, ex art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art. 187, comma 8, cod. strada.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16262/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art. 187, comma 8, cod. strada.

Parole chiave

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confisca del veicolo a motore abbandono del procedimento per infrazione stradale infrazione al codice della strada reato di pirateria della strada contrassegno stradale risarcimento dei danni da incidente stradale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
1.Tabolacci Daniele ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa, ex art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TABOLACCI DANIELE nato a ROMA il 08/01/1976 avverso la sentenza del 10/02/2021 del GIP TRIBUNALE di TIVOLIudita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Tabolacci Daniele ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa, ex art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art. 187, comma 8, cod. strada.

2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, illegittimità della confisca, poiché il . G.i.p. non ha fornito alcuna motivazione circa l'applicazione della predetta sanzione accessoria. La confisca ha lo scopo di evitare il ripetersi dell'attività criminosa. Nel caso di specie la personalità dell'imputato è assolutamente non pericolosa, onde l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria in esame non si giustifica. 2.1. Altrettanto immotivata e ingiustificata è la mancata concessione del beneficio della non menzione.

4. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché ITirrogazione della 'sanzione amministrativa accessoria della confisca è prevista- come obbligatoria dal combinato disposto degli artt. 187, comma 8, e 186, comma 7,cod. strada, avendo il giudice dato atto che il veicolo era di proprietà dell'imputato, onde la relativa statuizione, alla quale è del tutto estranea qualunque connotazione di discrezionalità, non necessita di alcuna motivazione.

5. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché, per definizione, la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. non è suscettibile di iscrizione nel casellario giudiziale.

6. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom , 1'11-1-2022. Il nsigl nsore Presidenteg (Lee, -2-bryt/L,,,LUA, -7-eAte A4112-KL tigtilt fe--LA.1244„ ecit 12-(A-A DEPOSITATO IN CANCELLERIA 78 otf ?P