Sentenza — n. 15688/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAMaria Santa Mammì ricorre avverso il provvedimento del Presidente del Tribunale di Reggio Calabria del 19.11.2020, con il quale è stato respinto il ricorso proposto dalla stessa Mamnnì avverso il provvedimento di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso il 19.5.2020 dal Tribunale di Reggio Calabria, sul presupposto della mancanza originaria dei requisiti reddituali. La ricorrente deduce violazione di legge, in relazione alla presunzione sul superamento del reddito e alla mancata richiesta di integrazione di documentazione da parte del Tribunale, nonché errata valutazione della documentazione e mancanza di motivazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 15688/2022 — snpen · Corte di Cassazione: È evidente che la mancata richiesta del Tribunale di integrazione della documentazione ad opera della ricorrente discende dalla ritenuta attendibilità dell'accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza. Trattandosi di una congrua e logica valutazione di merito, essa non può essere sindacata nella presente sede di legittimità.Del resto, il ricorso in esame, presentato ai sensi dell'art. 99, comma 4, d.P.R. 115/2002, può essere proposto solo per violazione di legge, vizio che non è dato rinvenire in alcun modo nel caso di specie.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAMMI MARIA SANTA nato a REGGIO CALABRIA il 28/03/1963 avverso l'ordinanza del 19/11/2020 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Maria Santa Mammì ricorre avverso il provvedimento del Presidente del Tribunale di Reggio Calabria del 19.11.2020, con il quale è stato respinto il ricorso proposto dalla stessa Mamnnì avverso il provvedimento di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso il 19.5.2020 dal Tribunale di Reggio Calabria, sul presupposto della mancanza originaria dei requisiti reddituali. La ricorrente deduce violazione di legge, in relazione alla presunzione sul superamento del reddito e alla mancata richiesta di integrazione di documentazione da parte del Tribunale, nonché errata valutazione della documentazione e mancanza di motivazione.
2. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto, sotto l'apparenza della violazione di legge, si limita a denunciare vizi motivazionali del provvedimento impugnato, peraltro insussistenti.
4. La ricorrente reitera questioni che sono già state adeguatamente vagliate dal provvedimento impugnato, con particolare riguardo al numero dei componenti del nucleo familiare della istante, asseritamente indicato per errore in tre nell'autocertificazione, mentre sarebbero sette secondo l'istante, con conseguente mancato superamento della soglia reddituale per ottenere il beneficio. Sul punto, il provvedimento impugnato si è già pronunciato adeguatamente, avendo affermato che l'asserita composizione del nucleo familiare nel numero di sette persone è stata smentita dall'accertamento della Guardia di Finanza, compendiato nell'informativa che ha attestato la composizione del nucleo familiare dell'istante nel numero di tre persone, sulla base di una verifica effettuata presso l'anagrafe comunale.
È evidente che la mancata richiesta del Tribunale di integrazione della documentazione ad opera della ricorrente discende dalla ritenuta attendibilità dell'accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza. Trattandosi di una congrua e logica valutazione di merito, essa non può essere sindacata nella presente sede di legittimità.Del resto, il ricorso in esame, presentato ai sensi dell'art. 99, comma 4, d.P.R. 115/2002, può essere proposto solo per violazione di legge, vizio che non è dato rinvenire in alcun modo nel caso di specie.
5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2022 Il Presidente DEPOSITATO V CANCELLERIA i Francesco Maria Ciampi 1 engf. 2 2 , APR. 2022 IL FUNZIONARI TT)375AP.I0 Irce Visto l'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., si attesta che il Presidente Francesco Maria Ciampi è impossibilitato a sottoscrivere e che pertanto sottoscrive la sentenza il so